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Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asili-nido, del Monastero dell'Angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo, nonche' degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprieta' di enti pubblici diversi da quelli gia' indicati dalla citata lettera b), purche' gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici.

2. Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Art. 2

1. L'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' modificato come segue:
Alla fine del primo comma e' aggiunto il seguente inciso:
"Tale limite e' elevato a lire 7 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo".
Alla fine del secondo comma e' aggiunto il seguente inciso:
"Tale limite e' elevato a lire 8 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo".
Al quinto comma, la lettera a) e' sostituita con la seguente:
"a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unita' immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare, nonche' per gli alloggi di proprieta' della Gestione case per lavoratori e per quelli di proprieta' degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 3

1. L'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, gia' sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e' sostituito dal seguente:
"Le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970.
Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso, attestante la proprieta' e la destinazione dell'immobile, e la consistenza del nucleo familiare.
Nella dichiarazione gli interessati debbono altresi' chiedere, per l'eventualita' che il fabbricato non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell'ambito delle zone che saranno all'uopo destinate.
Il sindaco provvede all'istruttoria delle domande e invita gli interessati a presentare la perizia dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario, promuove in favore degli interessati l'assegnazione delle aree necessarie, che sara' effettuata in base ai criteri di cui all'articolo 5. Ottenuta l'assegnazione dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di ricostruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.
Le opere previste nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica, contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.
Le domande e le perizie con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, con la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente articolo e con il parere della commissione edilizia comunale, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo. Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di telecomunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario puo' dare inizio all'esecuzione dei lavori.
Il sindaco, all'uopo autorizzato con delibera del consiglio comunale, puo' chiedere che la dichiarazione sull'accertamento del danno venga sostituita, per tutti i casi interessanti il proprio comune, da un accertamento eseguito direttamente dall'ufficio del genio civile.
Il parere della commissione edilizia comunale deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della presentazione del progetto al comune.
Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.
Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, puo' essere accordata dall'ispettorato generale predetto una anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo previsto dalla lettera c) dell'articolo 3.
L'erogazione della residua somma e' corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.
La concessione dell'anticipazione e' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui e' accordata l'anticipazione, salvo proroga da concedersi, per non piu' di altri 120 giorni e per giustificati motivi, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.
La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, e' subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualita' od alla dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, nonche' del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.
Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni e' effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi.
Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti".12

Art. 4

1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni; nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' inserito il seguente articolo 6-bis:
"Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.
A tal fine, l'ispettorato generale predetto, dovra' predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o piu' nuclei familiari".

Art. 5

1. Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1968 e l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. L'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' modificato come segue:

  1. 1) alla fine del terzo comma e' soppressa la parola "edilizie" e sono aggiunte le parole: "comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto dell'articolo 11";

  2. 2) il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:
    "Gli istituti predetti, nonche' le cooperative edilizie formate dai proprietari interessati e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6, nonche' ad anticipare la differenza fra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile.
    Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.
    L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sara' rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.
    Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'articolo 3 e' consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto relativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini della esecuzione delle opere di ricostruzione".

Art. 8

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e' sostituito dai seguenti:
"Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresi' alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonche' alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.
Il Ministero dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati".

Art. 9

1. L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"Le aree abbandonate ai sensi del precedente articolo 4 passano a far parte del patrimonio comunale.
Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, lo Stato puo' richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'articolo 1, o assegnarle in proprieta', con i criteri dell'articolo 5, per la ricostruzione di edifici privati.
Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi.
Nel caso di assegnazione a privati, ove la licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza, le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattasi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio".

Art. 10

1. I termini per la presentazione delle domande previste dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968 n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e i termini per la presentazione delle domande previste dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, si intendono prorogati di 90 giorni.1

Art. 11

1. Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dal primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e' prorogato al 31 dicembre 1970 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 26 della presente legge.1

Art. 12

1. Le aree espropriate ai sensi dell'articolo 22-quater del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, aggiunto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono acquisite gratuitamente dal comune di mano in mano che sono eliminate le baracche, sempre che non ne sia disposta l'utilizzazione per esigenze previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

2. Le aree anzidette sono consegnate al comune previa rimozione, da parte dell'ufficio del genio civile, delle baracche su di esse installate.

Art. 13

1. Dopo il primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, sono aggiunti i seguenti commi:
"Gli alloggi costruiti a norma dell'articolo 24 del presente decreto sono assegnati, in ogni caso, con precedenza assoluta a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza dell'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori e' autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione che tengano conto della condizione sociale e del livello di reddito degli assegnatari, purche' essi non risultino comunque iscritti, per l'anno 1967 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per gli alloggi da costruire in attuazione del programma straordinario deliberato dal comitato centrale di cui all'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in aggiunta al piano decennale di cui alla legge medesima.
Limitatamente agli alloggi costruiti nella citta' di Palermo, tali norme si applicano anche a favore delle famiglie provenienti, in seguito alle demolizioni disposte per il risanamento, dai quartieri da risanare a norma della legge 30 gennaio 1962, n. 28.
Ai fini predetti la Gestione case per lavoratori e' autorizzata ad emanare i bandi di assegnazione degli alloggi in deroga alle norme stabilite dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni".

2. Per la realizzazione dei programmi costruttivi della GESCAL, degli Istituti autonomi per le case popolari, dei comuni e degli altri enti, negli abitati da trasferire totalmente o parzialmente l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 puo' assegnare gratuitamente le aree occorrenti fra quelle acquisite ed urbanizzate per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 20. In tale caso i predetti Enti sono tenuti a rispettare le tipologie edilizie assunte nei programmi stessi.

3. Analogamente, le aree necessarie possono assegnarsi gratuitamente agli stessi Enti nell'ambito di quelle acquisite ed urbanizzate per la ricostruzione dei fabbricati non piu' ripristinabili in sito, di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858.

Art. 14

1. Il termine previsto dall'articolo 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, col quale e' stata disposta la corresponsione di un contributo a fondo perduto, fino a lire 500.000, in favore dei capi-famiglia colpiti dai terremoti di cui all'articolo I del citato decreto-legge n. 12, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e' prorogato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 21 giugno 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano fermi i requisiti e le modalita' per la concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo.

4. Il contributo e' corrisposto nei limiti della spesa autorizzata a tal fine dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182 e n. 241.

Art. 16

1. All'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:
"Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese.
Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonche' allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonche' per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si provvede a spesa dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione.
Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica.
Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione".

Art. 17

1. Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte del comune ove non comunichi contrario avviso l'assessorato regionale per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera comunale di adozione del piano.

2. I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facolta' di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, in luogo dell'indennita' di espropriazione i benefici previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Decorso tale termine gli interessati possono esercitare detta facolta' entro quaranta giorni decorrenti dalla data dell'invito all'uopo rivolto dal comune e comunque non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione.

4. L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facolta' di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, prioritariamente ai comuni interessati che devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonche' ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.4