diritto.io

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Assegno mensile di assistenza

1. A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.123

2. Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

3. L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976, N.850 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 1977, N.29.234

5. Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.5

Art. 2 Norme per la concessione

1. La concessione dell'assegno a deliberata, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'ente stesso.

2. Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno e' effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'ente stesso.

3. Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

4. Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato puo' presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 3 Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale - Presentazione delle domande di concessione

1. L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1 e' effettuato dalla commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e cosi' composta:

  1. 1) dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, puo' designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;

  2. 2) da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

  3. 3) da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanita' o del Ministero dell'interno.

3. I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.7

Art. 4 Ricorsi - Commissione sanitaria regionale

1. Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione, nominata dal Ministro per la sanita' e cosi' composta:

  1. 1) dal medico provinciale che la presiede;

  2. 2) da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;

  3. 3) da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato dall'ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;

  4. 4) dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione;

  5. 5) da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanita' o del Ministero dell'interno.

3. La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale e notificata in via amministrativa all'interessato.

Art. 5 Tutela giurisdizionale

1. Contro i provvedimenti definitivi previsti all'articolo 2, ultimo comma, ed all'articolo 4, ultimo comma, e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

Art. 6 Adempimenti del segretario della commissione sanitaria provinciale

1. Il segretario della commissione sanitaria provinciale, entro tre giorni dagli accertamenti eseguiti, trasmette alla prefettura le domande e i referti relativi ai sordomuti, nei cui confronti siano state accertate le condizioni del sordomutismo.

2. Provvede, altresi', a trasmettere mensilmente gli elenchi dei nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Art. 7 Decorrenza dell'assegno

1. L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, e' corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

2. In caso di decesso dell'interessato l'assegno non puo' essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate.6

Art. 8 Modalita' di erogazione dell'assegno

1. Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

2. Le aperture, di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

3. I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

4. Il pagamento ai beneficiari e' effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Art. 9 Scadenza delle rate

1. L'assegno e' pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

2. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare o ai suoi aventi causa.

Art. 10 Sordomuti ultrasessantacinquenni

1. Con effetto dal 1 maggio 1969, in sostituzione dello assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.9

Art. 11 Disposizioni transitorie

1. L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti trasmette alle prefetture, in relazione alla residenza degli interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388.

2. L'Ente trasmette, altresi', le istanze e i ricorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i sordomuti di eta' inferiore ai 65 anni che siano in godimento del predetto assegno, la prefettura dispone la continuazione dei pagamenti; dispone, nel contempo, l'attuazione del procedimento previsto dalla presente legge, ai fini della convalida e dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le istanze in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di eta' inferiore ai 65 anni.

4. Per i sordomuti di eta' superiore ai 65 anni, la prefettura continuera' l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale non provvedera' alla concessione della pensione sociale, fatto salvo il rimborso di cui all'articolo 10.

5. La prefettura inoltrera' all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della eventuale concessione della pensione sociale, le istanze non definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti ultrasessantacinquenni.