Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle universita' e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle E, H, I, L, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale amministrativo delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:
1) ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa:
2) posti 67 (qualifica iniziale)
3) posti 160 (1° segretario)
4) posti 55 (segretario principale)
--- Totale posti 282 --- ruolo organico del personale della carriera direttiva:
1) posti 1 (qualifica iniziale)
2) posti 29 (direttore di sezione)
3) posti 32 (direttore amministrativo 2ª classe)
4) posti 9 (direttore amministrativo 1ª classe)
-- Totale posti 71
-- ruolo organico del personale della carriera speciale di ragioneria:
1) posti 1 (qualifica iniziale)
2) posti 23 (1° ragioniere)
3) posti 41 (ragioniere principale)
4) posti 17 (direttore di ragioneria)
-- Totale posti 82
-- ruolo organico del personale della carriera esecutiva: posti 1213. Nel ruolo della carriera esecutiva e' istituita la qualifica di archivista superiore.
Art. 2
1. Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle C, D, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale delle biblioteche di facolta' e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:
1) ruolo organico del personale della carriera direttiva:
2) posti 19 (qualifica iniziale)
3) posti 10 (bibliotecario di 2ª classe)
4) posti 9 (bibliotecario di 1ª classe)
-- Totale posti 38 -- ruolo organico del personale della carriera di concetto:
1) posti 107 (qualifica iniziale)
2) posti 179 (aiuto bibliotecario principale)
3) posti 64 (aiuto bibliotecario superiore)
--- Totale posti 350
---
Art. 3
1. Con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, tabelle B, F, G, M, quest'ultima modificata dal successivo articolo 5, sono istituiti i seguenti nuovi posti dei ruoli organici delle carriere del personale tecnico universitario, distribuiti nel modo appresso indicato:
1) ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati: posti 50;
2) ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori: posti 450;
3) ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche: posti 300;
4) ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi (compresi gli infermieri): posti 4246.
Art. 4
1. Sono istituiti, con effetto dal 1 gennaio 1970, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli della carriera di concetto per sopperire alle esigenze funzionali delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria:
a) ruolo organico dei tecnici dietisti;
b) ruolo organico dei tecnici ortottici;
c) ruolo organico dei tecnici terapisti della riabilitazione.
2. Ciascun ruolo e' costituito di quaranta posti con le qualifiche di tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di terza classe (ex coeff. 229), tecnico di seconda classe (ex coeff. 271), tecnico di prima classe (ex coeff. 325), tecnico capo di prima classe (ex coeff. 402) e con lo svolgimento di carriera dei tecnici coadiutori di cui all'articolo 11 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.
3. Per la ripartizione dei posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.
4. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nonche' le disposizioni degli impiegati civili dello Stato per l'immissione in ruolo e lo stato giuridico.
5. Con regolamento di esecuzione della presente legge - da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro - saranno determinati i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al presente articolo, la composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi per l'ammissione alle carriere predette, nonche' le prove di esame e le modalita' per l'espletamento dei concorsi medesimi.
Art. 5
1. Con effetto dal 10 maggio 1968, viene istituito, in conformita' della legge 9 ottobre 1967, n. 944, presso il Ministero della pubblica istruzione, il ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con una dotazione organica di novantasei posti e con le seguenti qualifiche: tecnico di radiologia in prova (ex coeff. 202); tecnico di radiologia di prima classe (ex coeff. 229); tecnico di radiologia principale (ex coeff. 271); tecnico di radiologia capo (ex coeff. 325).
2. Dalla stessa data, la consistenza organica del ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico delle universita', previsto dalla tabella M annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e' ridotta di novantasei unita'.
3. I tecnici esecutivi che occupano un posto di ruolo ordinario, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, sono inquadrati, a tutti gli effetti, dalla data del 10 maggio 1968, nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica nelle universita', con lo sviluppo di carriera di cui al successivo articolo 7.
4. Tutti gli altri dipendenti di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti con qualsiasi qualifica anche salariale, adibiti alle mansioni di tecnico di radiologia medica presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, sono inquadrati in soprannumero, a tutti gli effetti, dalla stessa data del 10 maggio 1968, nel suddetto ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con lo stesso sviluppo di carriera previsto per il personale di cui al precedente comma.
5. Nei confronti del personale proveniente dai ruoli organici anche se in soprannumero delle carriere del personale tecnico delle universita', agli effetti dell'inquadramento, l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza e' riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai novantasei posti di cui al primo comma, sono istituiti duecentosessanta posti del ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica.
7. Il personale inquadrato in soprannumero, ai sensi del presente articolo, viene riassorbito in ruolo dal 1 gennaio 1970 con i posti recati in aumento da tale data.
8. Il personale che ritenga di avere titolo all'inquadramento deve produrre apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. I posti di ruolo dei tecnici di radiologia medica che risultino vacanti - dopo effettuato il riassorbimento di cui alle precedenti disposizioni - saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e conferiti mediante concorsi pubblici con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 7 della presente legge.
Art. 7
1. Al personale di ruolo dei tecnici di radiologia medica si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, e le disposizioni previste dai commi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera per le qualifiche previste dal precedente articolo 5 della presente legge.
2. Al personale tecnico di radiologia medica si applicano, per l'immissione in ruolo, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dai successivi commi e dall'articolo 23 della presente legge.
3. Per l'ammissione ai concorsi e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.
4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, i concorrenti devono aver raggiunto la maggiore eta' e non superato il 35° anno di eta' salvo le elevazioni dei limiti di eta' stabilite da disposizioni di carattere generale.
Art. 8
1. Sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, venti posti del ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1970, il ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari di cui alla tabella S annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, assume la denominazione di ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili) con le seguenti qualifiche: tecnico aggiunto (ex coefficiente 202), tecnico di 3ª classe (ex coeff. 229), tecnico di 2ª classe (ex coeff. 271): tecnico di la classe (ex coeff. 325), tecnico capo (ex coeff. 402).
3. Con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1970, la consistenza organica del ruolo della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari e' incrementata di cento unita'.
Art. 9
1. Sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella N, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, duemilasettecentotrenta posti complessivamente di personale ausiliario (bidello, custode, usciere e portantino) delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
Art. 10
1. Sono istituiti, con effetto dal 1 gennaio 1970, diciotto posti di carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici e quattro posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano, in aggiunta rispettivamente ai posti di cui alle tabelle C, D allegate alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, gia' aumentati di venticinque e di due unita' con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.
Art. 11
1. Sono istituiti, con effetto dal 10 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle 0, P, T, U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici delle varie carriere degli osservatori astronomici e vesuviano, distribuiti nel modo appresso indicato:
1) ruolo organico della carriera di concetto del personale calcolatore:
2) posti 20;
3) ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:
4) posti 50;
5) ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico:
6) posti 15;
7) ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico: posti 30.