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Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli impiegati con la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo B possono anche essere preposti, a domanda o di ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo A.

2. Gli impiegati predetti promossi alla qualifica superiore possono continuare a dirigere uffici locali di gruppo B.

3. Per i trasferimenti negli uffici locali di gruppo A, a norma dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale di corrispondente qualifica rispetto a quelli della qualifica inferiore.

4. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 259, e' abrogata limitatamente ai direttori di ufficio locale di gruppo B.

Art. 2

1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 50, il secondo comma dell'articolo 53 e l'ultimo comma dello articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

2. Nei concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo C il decreto ministeriale, con il quale viene approvata la graduatoria di merito, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni unitamente all'elenco delle sedi disponibili che potranno comprendere anche uffici locali di gruppo B, fermo restando che il numero complessivo delle sedi elencate deve corrispondere a quello dei posti messi a concorso.

3. Per la partecipazione ai concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo A, per il loro svolgimento e definizione, si applicano le norme contenute nell'articolo 50 del richiamato testo unico, quale risulta modificato dal primo comma del presente articolo, e nell'articolo 53 dello stesso testo unico limitatamente al primo comma. Le nomine alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo A sono disposte con decreto ministeriale.

Art. 3

1. Nei casi di variazione di classifica degli uffici locali, in dipendenza della ristrutturazione degli organici apportata dalla tabella XXII dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, i direttori inquadrati in sede di prima applicazione del decreto presidenziale predetto nelle qualifiche previste nella tabella stessa possono, a domanda, continuare a dirigere gli uffici ai quali erano assegnati anche se classificati in gruppi diversi da quelli della qualifica rivestita, purche' anche a seguito della nuova qualifica ad essi debbano essere preposti direttori appartenenti alla tabella XXII.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano anche ai concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo A banditi successivamente al 7 gennaio 1971 e fino all'entrata in vigore della presente legge, ancorche' gia' definiti, ferma restando l'esclusione dalla promozione di coloro che non hanno ottenuto la assegnazione della sede per non aver inoltrato l'elenco preferenziale delle sedi o per aver limitato la preferenza a sedi assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria.

Art. 5

1. I quadri di corrispondenza stabiliti dall'articolo 118 per le tabelle XIX, XX e XXI, dell'articolo 121 per la tabella XXIV, e dall'articolo 128 per le tabelle XIV e XV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, devono intendersi, a tutti gli effetti, rettificati come segue:
QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO
TABELLA XIX
Sorvegliante capo ed assimilati.
Portalettere ed assimilati.
Fattorino ed assimilati.
TABELLA XX
Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiatore capo.
Guardafili principale e apparecchiatore principale.
Guardafili e apparecchiatore.
TABELLA XXI
Sorvegliante capo trasporti e scambi.
Conducente principale e scambista principale.
Conducente e scambista.
TABELLA XXIV
Portalettere superiore ed assimilate.
Portalettere ed assimilate.
Fattorino ed assimilate.
TABELLA XIV
Sorvegliante capo e smistatore capo.
Smistatore principale ed assimilate.
Smistatore ed assimilate.
TABELLA XV
Sorvegliante capo trasporti.
Conducente principale, apparecchiatore principale ed assimilate.
Conducente, apparecchiatore ed assimilate.
QUALIFICHE DI PROVENIENZA
(Allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).
TABELLA S
Agente di esercizio superiore.
Agente di esercizio di 1ª e 2ª classe.
Agente di esercizio di 3ª classe e fattorino.
TABELLA T
Agente tecnico superiore.
Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.
Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico.
TABELLA U
Agente tecnico superiore.
Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.
Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico.
(Allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).
TABELLA C
Agente superiore.
Agente di 1ª e 2ª classe.
Agente di 3ª classe e fattorino.
(Allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).
TABELLA N
Agente telefonico superiore.
Agente telefonico di 1ª e 2ª classe.
Agente telefonico di 3ª classe e allievo agente telefonico.
TABELLA P
Agente tecnico superiore.
Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.
Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico.

Art. 6

1. Gli impiegati, dipendenti dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rivestivano una delle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente di stipendio 210, sono ammessi agli scrutini per la promozione a sorvegliante capo o qualifiche equiparate al compimento dell'anzianita' prevista dal quarto comma dell'articolo 130 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 o, se piu' favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 210 e 190.

2. I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di sorvegliante capo o equiparate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, saranno riservati agli impiegati di cui al precedente comma.

3. Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera esecutiva ed all'ex coefficiente 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio e' regolata dalle norme concernenti il trattamento economico".
"L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'articolo 118 per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII XVIII, XIX, XX e XXI, dall'articolo 121 per i ruoli organici di cui alle tabelle XXIII e XXIV e dall'articolo 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII, VI, XIV e XV e' disposto, occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico".

Art. 10

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.500 milioni per l'anno 1970 e in lire 5.100 milioni per l'anno 1971 e, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 28 milioni per l'anno 1970 e in lire 280 milioni per l'anno 1971.

2. L'onere di complessive lire 7.600 milioni a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativo agli anni 1970 e 1971, sara' portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1971 ed alla sua copertura si provvedera' con le operazioni di prestito di cui all'articolo 82 della legge 30 aprile 1971, n. 206.

3. L'onere di complessive lire 308 milioni a carico della Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativo agli anni 1970 e 1971, sara' fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 197 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'anno finanziario 1971.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1971
SARAGAT
COLOMBO - BOSCO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO