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Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Aumento delle dotazioni organiche di alcune tabelle del personale postelegrafonico

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportate una volta sola, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'articolo 125 dello stesso decreto aumenti fino ad un massimo del quattro per cento.

Art. 2 Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni

1. In dipendenza della trasformazione di uffici locali in uffici principali e dell'urbanizzazione di zone rurali di recapito, gli operatori e gli operatori principali appartenenti alla tabella XXIII nonche' i portalettere superiori, i portalettere e i fattorini della tabella XXIV del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui allo articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono conseguire, a domanda da presentarsi entro due mesi dalla trasformazione o urbanizzazione, il passaggio rispettivamente nelle tabelle XIV e XIX previste dall'articolo 115 del richiamato decreto presidenziale.

2. Gli impiegati, inquadrati ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati in ciascuna qualifica dopo lo ultimo iscritto di pari anzianita' secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

Art. 3 Ristrutturazione di tabelle organiche in conseguenza di passaggi di ruolo

1. In corrispondenza al numero delle zone urbanizzate e delle unita' addette agli uffici locali trasformati in uffici principali e' aumentato l'organico delle tabelle XIV e XIX e contemporaneamente diminuita la consistenza delle tabelle XXIII e XXIV.

2. Le aliquote percentuali dei posti in atto esistenti nelle qualifiche delle tabelle XIV e XIX vengono ripristinate all'inizio di ogni esercizio finanziario.

3. Qualora, in dipendenza della suddetta ristrutturazione, i posti da aumentare sia nella qualifica terminale che in quella intermedia delle tabelle XIV e XIX risultino in numero inferiore a quello degli impiegati provenienti dai ruoli degli uffici locali che vi hanno fatto passaggio durante l'anno, deve essere lasciato scoperto nelle qualifiche iniziali delle tabelle stesse un numero di posti corrispondente alla differenza tra il numero dei suddetti impiegati e quello dei posti da apportare in aumento.

4. Il riassorbimento dei posti in soprannumero nelle varie qualifiche avviene con la cessazione dal servizio o la promozione delle unita' soprannumerarie.

5. I passaggi di ruolo e la ristrutturazione degli organici previsti dalle disposizioni contenute nei commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 4 Snellimento di alcune procedure concorsuali

1. Per l'espletamento dei concorsi di reclutamento del personale delle qualifiche iniziali delle tabelle XIV e XIX, XXIII e XXIV, XII e XIV, previste rispettivamente dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, potranno essere determinate particolari procedure di esame dei candidati mediante la proposizione di tests la cui soluzione sia subito valutabile attraverso l'impiego di apparecchiature elettroniche, eventualmente integrati da esami orali per le mansioni e le categorie di maggiore responsabilita'.

2. I concorsi di reclutamento del personale dell'esercizio previsti dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, verranno banditi in relazione alle reali esigenze di organico dei singoli compartimenti ove i vincitori dei concorsi stessi verranno assegnati.

3. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le relative norme di esecuzione.

Art. 6 Trattamento economico di missione

1. Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici l'indennita' di trasferta prevista dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1961, n. 291, e' attribuita nella misura di cui alle tabelle C, D, E, F e G, annesse alla presente legge.

2. Il trattamento economico, di cui all'articolo 4 della legge 15 aprile 1961 n. 291, si applica anche al personale comandato a prestare servizio in uffici distanti meno di 8 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza, collegati alla sede medesima con regolari servizi di linea il cui orario non sia conciliabile con quello che deve osservare il personale stesso.2

3. L'indennita' chilometrica prevista nel penultimo comma dell'articolo 11 della predetta legge 15 aprile 1961, n. 291 e' dovuta al personale anche nei casi in cui, pur esistendo normali mezzi pubblici di trasporto, questi osservino orari inconciliabili con lo svolgimento della missione.

4. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione sono stabilite le condizioni per procedere alla corresponsione del trattamento economico e dell'indennita' chilometrica di cui ai due precedenti commi.

5. Nei casi di incompatibilita' di orario dei mezzi pubblici di trasporto o quando non esistano servizi di linea, il dipendente che debba recarsi per servizio in localita' vicinorie, nell'ambito provinciale, alla sede di lavoro puo' essere autorizzato, dall'organo che dispone la missione, a servirsi di un mezzo di trasporto privato, previo rilascio da parte del dipendente di apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' derivante dall'uso del mezzo.

6. L'importo complessivo dell'indennita' chilometrica e dell'indennita' oraria di trasferta non puo' superare quello dell'indennita' di missione intera spettante in caso di pernottamento, oltre le spese che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare per il viaggio se il viaggio stesso fosse stato compiuto con gli ordinari mezzi di trasporto.

7. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 15 aprile 1961, numero 291. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni relative a particolari indennita' spettanti a determinate categorie di personale delle predette aziende.

Art. 8 Modificazioni all'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente il finanziamento di attivita' assistenziali e dopolavoristiche

1. All'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, e' altresi' devoluta all'istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondente ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalita' di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro".

Art. 9 Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici

1. La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o posto fuori ruolo, fa carico integralmente all'amministrazione o ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio che rimborsano alle aziende medesime gli emolumenti corrisposti al personale in parola, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle aziende stesse e l'importo del contributo fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti.

2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale per i prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352.

Art. 11 Conferimento di posti di alcune tabelle del personale dell'esercizio postelegrafonico a idonei di concorsi

1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, e' prorogata al 30 giugno 1975 per la disponibilita' dei posti e al 31 dicembre 1975 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alle tabelle XIV (ex tabella M), XV (ex tabella N), XVI (ex tabella O), XIX (ex tabella S) e XXI (ex tabella U) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla tabella XV (ex tabella P) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente operano per gli idonei del concorso a 436 posti di vice segretario (ex tabella G).

3. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta' di conferire fino al 31 dicembre 1974 agli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 (ex sostituti portalettere), che non abbiano potuto conseguire l'assunzione in base allo stesso articolo 5, non oltre la meta' dei posti disponibili al 30 giugno 1974, nella tabella XIX di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.