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Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e' istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffe' e surrogati del caffe'; zucchero; birra.

Art. 2

1. Nel territorio extra doganale del comune di Livigno e' istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.

2. Nello stesso territorio e' altresi' istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento.

Art. 3

1. L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le finanze, non puo' eccedere la misura:

  1. a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;2456

  2. b) del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia.2

Art. 4

1. Il diritto speciale e' dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi nei predetti territori, nonche' dagli operatori economici che li acquistano per l'immissione al consumo.

2. L'accertamento e la riscossione del diritto sono di competenza dei rispettivi comuni, i quali ne affidano l'incarico a propri dipendenti. Il comune di Savogna d'Isonzo puo' delegare al comune di Gorizia l'accertamento e la riscossione del diritto.

3. I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.

4. L'imposta viene corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

5. Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i privilegi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicita' ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 5

1. Durante tutto il periodo di applicazione del diritto speciale non si tiene conto, ai fini della determinazione delle entrate sostitutive dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, delle somme riscosse fino al 31 dicembre 1972 per imposte comunali di consumo sui generi indicati nei precedenti articoli.

2. Qualora il gettito derivante dall'applicazione del diritto dovesse risultare inferiore all'importo spettante quale entrata sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, si tiene conto della differenza ai fini della determinazione delle entrate sostitutive di cui al precedente comma.

Art. 6

1. La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 novembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO - TAVIANI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI