Provvidenze per l'industria cantieristica navale
Testo vigente
Titolo I. Contributi per lavori navali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Contributo per nuove costruzioni navali
1. Per la costruzione di nuove navi mercantili complete a scafo metallico puo' essere concesso ai cantieri navali nazionali costruttori un contributo calcolato con le seguenti percentuali sul prezzo contrattuale:
2. 9 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1972;
3. 8 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1973;
4. 7 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1974;
5. 6 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1975;
6. 4 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1976.
Art. 2 Cantieri ammessi al contributo per nuove costruzioni navali
1. Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo precedente i cantieri costruttori di navi per la navigazione marittima che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attivita', anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1971; sono in ogni caso esclusi dalla concessione i cantieri ai quali siano stati concessi i benefici del titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attivita' di costruzione navale.23
Art. 3 Campo di applicazione del contributo per nuove costruzioni navali
1. Sono escluse dal contributo di cui all'articolo 1:
a) le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale, lagunare e le navi da diporto;
b) i galleggianti e le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade eccettuati i rimorchiatori muniti di apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV e le draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
c) le navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate, eccettuati i rimorchiatori di cui alla lettera b);
Art. 4 Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali
1. Nella domanda di concessione del contributo il cantiere deve indicare:
Art. 5 Provvedimento di concessione del contributo per nuove costruzioni navali
1. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.
2. Nell'assegnazione annuale il Ministro per la marina mercantile concedera' i contributi secondo un ordine di priorita' che tenga conto delle necessita' di sviluppo della flotta nazionale nei settori carenti, secondo le direttive del CIPE.
3. Nel provvedimento di cui al primo comma non viene tenuto conto della eventuale clausola di revisione del prezzo.
4. Il provvedimento viene adottato alla presentazione della domanda, corredata del contratto della costruzione registrato, ovvero, se gia' stipulato, del contratto di vendita della nave che sia stata iniziata in proprio dal cantiere, ma non puo' essere reso esecutivo prima che la costruzione abbia raggiunto un avanzamento globale del 25 per cento.23
Art. 6 Classificazione delle navi
1. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella piu' alta classe del registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.
2. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.
Art. 7 Termine di ultimazione dei lavori di nuove costruzioni navali
1. Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro 24 mesi dal loro inizio.
2. Il termine di cui innanzi puo' essere prorogato dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente d'ordine tecnico in relazione al tipo e alle caratteristiche della costruzione navale.
Art. 8 Apprestamenti difensivi
1. Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco, deve essere installato e mantenuto in efficienza a spese dei proprietari in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni un picco da carico di portata non inferiore a:
a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;
b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;
c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.
2. Tuttavia per le navi di tipo bulk-carrier, progettate e da costruirsi senza alcun picco di carico la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.
3. Qualora il Ministero della difesa - Stato maggiore della marina - ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.
4. Sulle navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocita' oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.
5. Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.
6. I costruttori debbono sottoporre, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - Stato maggiore della marina - che indichera' i lavori da eseguirsi in tempo utile prima dell'inizio dei lavori.
Art. 9 Liquidazione del contributo per nuove costruzioni navali
1. In corrispondenza del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori di nuove costruzioni navali possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 5.
2. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta la congruita' del prezzo contrattuale compresa l'eventuale revisione di questo e, per le costruzioni iniziate in conto proprio dal cantiere, del prezzo di vendita delle medesime o del prezzo di mercato di navi similari in assenza di contratto di vendita.
3. La liquidazione definitiva del contributo e' disposta in base alle risultanze degli accertamenti suddetti con decreto del Ministro per la marina mercantile con il quale sara' modificato, se occorra, l'importo indicato nel provvedimento di cui all'articolo 5.23
Art. 10 Contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali
1. Per i lavori navali diversi da quelli di costruzione puo' essere concesso alle imprese assuntrici dei medesimi un contributo calcolato sul prezzo dei lavori stessi nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni seguenti:
2. 7 per cento per lavori iniziati nel 1972 esclusi i prezzi inferiori a 10 milioni;
3. 7 per cento per lavori iniziati nel 1973 esclusi i prezzi inferiori a 12 milioni;
4. 6 per cento per lavori iniziati nel 1974 esclusi i prezzi inferiori a 15 milioni;
5. 6 per cento per lavori iniziati nel 1975 esclusi i prezzi inferiori a 17 milioni;
6. 5 per cento per lavori iniziati nel 1976 esclusi i prezzi inferiori a 20 milioni.
7. Per lavori navali diversi si intendono quelli di trasformazione, modificazione e riparazione di navi mercantili in esercizio nonche' l'installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro.
Art. 11 Campo di applicazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali
1. Il contributo di cui all'articolo precedente non puo' essere concesso per i lavori eseguiti su navi e galleggianti indicati alle lettere a), b), d) dell'articolo 3, salve le eccezioni nelle medesime previste.