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Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Credito navale

1. Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonche' alle grandi riparazioni, ordinati ai cantieri navali negli anni 1976 e successivi, il contributo nel pagamento degli interessi previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e' determinato nella misura del 6,50 per cento. Per le navi speciali e per quelle di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate il finanziamento e il relativo contributo sono concessi fino all'80 per cento del prezzo della nave.

2. Il contributo di cui al comma precedente e' aumentato di 2 punti per i finanziamenti di durata non superiore ad 8 anni concessi a societa' di costruzioni navali che abbiano i requisiti richiesti dal codice della navigazione per iscrivere navi nelle matricole nazionali. I finanziamenti predetti possono raggiungere l'80 per cento del prezzo dei lavori indicati dalla societa' e che sia ritenuto attendibile dal Ministro per la marina mercantile in base a valutazioni effettuate dall'ispettorato tecnico alla data di inizio dei lavori.

3. I contributi predetti sono corrisposti, con le condizioni e modalita' previste dal terzo al sesto comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni, durante il periodo di ammortamento, per il tramite dell'istituto finanziatore, alla scadenza delle annualita' o semestralita' relative a ciascun mutuo. Gli stessi contributi, durante il periodo di somministrazione del finanziamento, sono calcolati con riferimento all'ammontare di ciascuna quota di finanziamento erogata secondo lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della nave.

4. Il tasso agevolato d'interesse a carico delle imprese finanziate e' pari alla differenza tra il tasso massimo da applicarsi sui finanziamenti, stabilito con le modalita' di cui al successivo comma, ed il contributo nel pagamento degli interessi accordato dallo Stato.

5. Il tasso massimo da praticare sui finanziamenti e' fissato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 3 Demolizione naviglio vetusto

1. La validita' delle disposizioni prorogate con la legge 28 gennaio 1974, n. 19, escluse quelle relative alle agevolazioni fiscali, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1980.

2. Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, per la demolizione e la costruzione di nuove unita' per il periodo successivo al 1 gennaio 1976 puo' essere concesso nella misura di L. 30.000 per tonnellata di stazza lorda del naviglio da demolire, qualora la stazza lorda del naviglio da costruire sia almeno pari al 75 per cento di quella da demolire. Qualora la stazza lorda da costruire sia compresa fra il 50 per cento, ed il 75 per cento di quella da demolire, il contributo predetto sara' ridotto proporzionalmente.

3. Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, ed il sesto comma dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1967, n.

4. 389, sono abrogati.

5. La misura del contributo previsto dal presente articolo e' aumentata del 30 per cento quando il naviglio da costruire sia di tipo specializzato. Un aumento di egual misura e' concesso quando il naviglio da demolire abbia oltre 25 anni, ovvero quando la demolizione riguardi unita' di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate, sempre che abbia un'eta' non inferiore a 15 anni.

6. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980. Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 4 Contributi all'industria cantieristica per lavori navali

1. La validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.

2. Le disposizioni per il calcolo dei contributi di cui agli articoli 1 e 10 della suddetta legge, relative all'anno 1976, sono estese all'anno 1977; il contributo per detto anno e' fissato nella misura del 3,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1 e del 4,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 10, esclusi i prezzi inferiori a 23 milioni di lire.

3. Il termine di cui all'articolo 22 della stessa legge e' prorogato al 31 dicembre 1976.

Art. 5 Credito ai cantieri per nuovi investimenti

1. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, sono autorizzati a concedere finanziamenti per un importo non superiore al 70 per cento della spesa occorrente per l'iniziativa da realizzare, per una durata non superiore ad anni 15 alle imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale, le quali abbiano presentato entro il 30 giugno dell'anno 1975 al Ministero della marina mercantile la relativa richiesta ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, nonche' ad imprese meccaniche il cui volume di lavoro annuale sia almeno per l'80 per cento destinato a costruzioni, riparazioni, trasformazioni e demolizioni navali.

2. Le imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale nonche' le imprese meccaniche che non abbiano presentato la domanda entro il termine di cui al precedente comma possono presentarla al Ministero della marina mercantile entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di nuovi impianti ed opere relative nonche' per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti.

4. Le attivita' produttive delle imprese di cui ai precedenti commi devono riferirsi a navi a scafo metallico per la navigazione marittima di stazza lorda non inferiore alle 150 tonnellate.

5. Le garanzie sui finanziamenti sono concordate tra gli istituti finanziatori e le imprese finanziate.

6. I tassi massimi da applicarsi sui finanziamenti suddetti sono stabiliti con le modalita' di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

7. Ai finanziamenti concessi sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6, 9 (secondo comma), 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

8. I programmi allegati alle domande di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile entro 6 mesi dalla data della presentazione e i relativi lavori devono avere inizio entro 18 mesi dalla data di approvazione dei programmi stessi; nel decreto deve essere indicato il termine entro cui i lavori dovranno essere eseguiti. Tale ultimo termine potra' essere prorogate con decreto del Ministro per la marina mercantile, pei comprovate cause di forza maggiore, per un periodo non superiore al 50 per cento di quello in precedenza ritenuto congruo per l'esecuzione dei lavori.

Art. 6 Contributi ai cantieri sulle operazioni di credito

1. Il Ministro per la marina mercantile, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, e' autorizzato a concedere alle imprese finanziate ai sensi del precedente articolo 5 e per l'intera durata del finanziamento un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 5 per cento annuo.

2. Il contributo predetto, che non e' cumulabile con analoghi contributi concessi dallo Stato o dalle regioni e' corrisposto durante il periodo di ammortamento, pei il tramite dell'istituto finanziatore, alla scadenza delle annualita' o semestralita' relative a ciascun finanziamento in misura pari alla differenza tra la rata dovuta dal debitore in base al tasso massimo contrattuale di cui al sesto comma del precedente articolo 5 e quella risultante deducendo dal detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi.

3. Durante il periodo di erogazione del finanziamento il contributo statale e' calcolato con riferimento all'ammontare di ciascuna somministrazione, effettuata secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

4. Qualora non vengano osservati i termini stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo per l'inizio dei lavori e la relativa esecuzione, il Ministro per la marina mercantile procede alla revoca del contributo d'interesse. Il provvedimento e' comunicato dal Ministero della marina mercantile al Ministero del tesoro, all'istituto o azienda di credito ed all'impresa interessata, che e' tenuta alla restituzione degli importi alla stessa erogati, maggiorati degli interessi al tasso legale.

5. Per la concessione dei contributi sono autorizzati per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980 limiti di impegno di lire 2 miliardi e 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile negli esercizi finanziari medesimi. Le somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

6. Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni anche sui limiti autorizzati per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce il limite sul quale l'impegno e' assunto.

Art. 7 Contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi

1. Alle imprese di cui al precedente articolo 5 e' concesso, negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, un contributo nella misura pari al 5 per cento sugli immobilizzi in materiali, semi-lavorati e prodotti finiti, indicati negli articoli 8 e 9 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, pertinenti all'attivita' di costruzione e riparazione di navi mercantili.

2. Il contributo di cui al comma precedente e' concesso anche sugli immobilizzi in navi da demolire.

3. Le imprese interessate devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente, per il controllo e la liquidazione del contributo.

4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.

5. Le somme non impegnate in un anno finanziario sono portate in aumento allo stanziamento per l'anno successivo.

Art. 8

1. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere integrati con le leggi di approvazione del bilancio.

Art. 9 Disposizioni finanziarie

1. All'onere di lire 13.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1975
LEONE
MORO - GIOIA - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE