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Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere effettuate anche dalle aziende e istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

2. Mediante convenzioni da stipularsi con il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro, saranno regolati i rapporti tra lo Stato e le aziende ed istituti di credito finanziatori, per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.

3. Le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, saranno modificate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarle alla pluralita' degli istituti autorizzati di cui al primo comma e alle mutate condizioni tecnico-economiche dell'industria armatoriale.

Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido, idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale; ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa; alle navi da pesca oceanica, nonche' alle navi ed ai galleggianti a scafo metallico, anche non semoventi, destinati ad attivita' di ricerca od industriale".

Art. 3

2. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e' sostituito dai seguenti:
"L'importo dei finanziamenti non puo' eccedere il 70 per cento del prezzo dei lavori indicato dalle imprese interessate e che sia ritenuto attendibile dal Ministro per la marina mercantile.
La disposizione del precedente comma non si applica ai finanziamenti deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 4

1. Nell'accordare i contributi di interesse sui finanziamenti il Ministro per la marina mercantile terra' conto prioritariamente delle iniziative ritenute piu' conformi all'interesse dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo ai livelli complessivi di occupazione dei settori interessati alla esecuzione dei lavori.

2. Ai fini del precedente comma il Ministro per la marina mercantile stabilisce annualmente i criteri relativi alla determinazione dei settori delle costruzioni navali e delle altre attivita' da finanziare ai sensi della presente legge, sentita una commissione ministeriale della quale facciano parte anche cinque esperti, designati uno dall'armamento, uno dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali e tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative su scala nazionale.

Art. 5

1. Il Ministro per la marina mercantile e' tenuto a presentare al Parlamento entro il 31 luglio di ogni anno e contestualmente alla presentazione dello stato di previsione di spesa del suo dicastero un documento riepilogativo delle operazioni di credito navale effettuate con il contributo dello Stato nel precedente esercizio finanziario.

Art. 6

1. In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, dalla legge 30 maggio 1970, n. 379, e dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 594, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno annuali di lire 4.500 milioni per l'anno 1974, di lire 5.600 milioni per l'anno 1975 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1976.

2. Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

3. All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - PIERACCINI -
LA MALFA - GIOLITTI -
MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI