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Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonche' alle grandi riparazioni di navi, l'importo dei finanziamenti, previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di aziende ed istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non puo' eccedere il 70 per cento del prezzo stabilito contrattualmente tra impresa e cantiere, ovvero preventivato dal cantiere che assume in proprio i lavori medesimi. Tale prezzo e' maggiorato, in caso di nuova costruzione, del 10 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari sostenuti durante i lavori.

2. Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenuto conto, per le nuove costruzioni, senza alcuna considerazione del costo di costruzione, del prezzo di unita' similari sul mercato italiano o, in mancanza, sul mercato internazionale.

3. Le valutazioni del Ministero della marina mercantile sul prezzo delle costruzioni ammesse a contributo vengono comunicate alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26.

4. Il finanziamento non puo' superare, in ogni caso, la durata di quindici anni.

Art. 2

1. Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti di cui alla presente legge sara' fissato inizialmente dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. Successivamente, a scadenze semestrali, tale tasso massimo si modifichera' automaticamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuto dalle aziende e dagli istituti di cui all'articolo 1; il tasso massimo stabilito rimarra', comunque, valido sino all'entrata in vigore di quello successivo.

3. Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso massimo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

4. Lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima, per l'intera durata dei finanziamenti, di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione:

  1. 1) del 50 per cento del tasso contrattuale per le unita' di stazza lorda eccedente le 3.000 tonnellate;

  2. 2) del 60 per cento del tasso contrattuale per le navi destinate a servizi turistici, ordinate entro il 30 giugno 1979, nonche' per le unita' di stazza lorda inferiore alle 3.000 tonnellate.

5. Il tasso contrattuale sopra indicato non potra', comunque, essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui al primo comma.

Art. 3

1. I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi, per una durata non eccedente i dieci anni, anche per l'acquisto all'estero di navi gia' in esercizio di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate e di eta' non superiore a dieci anni.

2. Qualora l'acquisto si riferisca a nave di eta' superiore ad anni cinque, la durata massima di anni dieci del finanziamento e' ridotta di altrettanti anni di quanto l'eta' della nave supera gli anni cinque.

3. Per le navi di cui ai precedenti commi e' ritenuto accettabile dal Ministero della marina mercantile il prezzo valutato all'atto dell'autorizzazione all'importazione.

4. Per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi precedenti, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima - per la durata dei finanziamenti stessi - di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione del 35 per cento del tasso contrattuale, che non potra' essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui all'articolo 2.

Art. 4

1. Il contributo e' accordato con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' pagato, durante il periodo di ammortamento, in tante semestralita' costanti quante sono quelle del relativo finanziamento, per il tramite dell'istituto finanziatore, per un ammontare complessivo pari alla differenza tra la somma degli interessi dovuti dall'impresa all'istituto finanziatore, per tutta la durata dell'operazione, in base al tasso contrattuale stabilito ed al piano di ammortamento concordato, e la somma che risulterebbe a carico dell'impresa medesima deducendo da detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di somministrazione del finanziamento tale contributo e' calcolato, invece, con riferimento all'ammontare di ciascuna quota di finanziamento erogata secondo lo stato di avanzamento dei lavori della nave.

2. Per la concessione del contributo di cui alla presente legge non e' piu' richiesto il parere del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122

Art. 5

1. Per l'ammissione al contributo si fara' riferimento ai criteri di priorita', di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, stabiliti nell'anno nel quale sono stati perfezionati i contratti o abbiano avuto inizio i lavori in proprio.

2. In via transitoria, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1976, l'ammissione al contributo avviene in base ai criteri di priorita' vigenti alla data dell'ammissione stessa.

Art. 6

1. Qualora a completamento dei lavori il prezzo finale superi del 10 per cento quello globale di cui all'articolo 1, all'impresa finanziata puo' essere concesso un ulteriore finanziamento sulla differenza con le modalita' ed alle condizioni previste negli articoli precedenti.

Art. 8

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonche' alle navi destinate ad attivita' di ricerca o industriali".

Art. 9

1. La corresponsione del contributo nel pagamento degli interessi, che sia cessata a causa dell'avvenuta perdita da parte delle unita' finanziate dei requisiti della piu' alta classe del R.I.Na., potra' essere ripristinata qualora i requisiti di classe vengano riacquistati nell'arco di un biennio.

Art. 10

1. La presente legge si applica anche a tutte le domande di finanziamento gia' avanzate, a meno che, alla data della sua entrata in vigore, sulle stesse non sia intervenuta la deliberazione di finanziamento da parte delle aziende ed istituti di credito di cui al precedente articolo 1.

Art. 11

1. In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per l'anno 1978 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982.

2. Il Ministro della marina mercantile e' autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni anche Sui limiti autorizzati per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce il limite sul quale l'impegno e' assunto.