Disciplina per la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad istituire mense a finalita' aziendale presso i propri uffici e stabilimenti quando sia prevedibile che fruiscano del servizio almeno 50 dipendenti applicati presso gli uffici e gli stabilimenti medesimi o viciniori.
2. Ove sia prevedibile che fruisca del servizio un minor numero di dipendenti, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, potra' essere istituito un servizio sostitutivo di refezione.
Art. 2
1. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i requisiti in base ai quali i lavoratori postelegrafonici potranno - in relazione all'orario dei turni di servizio ordinario e straordinario e a particolari esigenze connesse con la distanza dal posto di lavoro dell'abitazione del dipendente o della residenza del proprio nucleo familiare - usufruire delle mense o dei servizi sostitutivi di refezione.
2. Il decreto di cui al primo comma puo' prevedere la possibilita' per il dipendente, che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo articolo 4, maggiorato delle corrispondenti imposte.
3. L'intervallo per la partecipazione alla mensa sara' portato in aumento al normale orario di lavoro.
Art. 3
1. Alla gestione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, provvede l'Istituto postelegrafonici direttamente o mediante concessione del servizio in appalto.
2. Alla vigilanza sulla regolare funzionalita' dei servizi di cui al comma precedente provvedono appositi comitati formati da:
1) quattro dipendenti, per le mense o servizi sostitutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
2) tre dipendenti dei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le mense o servizi sostitutivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
3. I comitati saranno nominati rispettivamente dai direttori compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni o dagli ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici su designazione delle organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, su conforme parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti annualmente la composizione e il prezzo del pasto tipo, la quota da porre a carico del lavoratore, l'ordinamento contabile e gli organi preposti alla vigilanza sulla gestione dei servizi di mensa nonche' i compiti dei predetti organi e dei comitati di cui al precedente articolo 3.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma precedente si procedera' alla determinazione delle quote da porre a carico del personale che fruisce di bar, dormitori, casealbergo e nidi di infanzia.
3. E' abrogato il quinto comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325.
Art. 5
1. Qualora in prossimita' dell'ufficio o stabilimento delle aziende postelegrafoniche esistano mense aziendali di altre amministrazioni dello Stato, istituti ed enti, l'Istituto postelegrafonici potra' stipulare, ove possibile, apposite convenzioni con le predette amministrazioni, istituti ed enti o con i gestori delle mense medesime, allo scopo di consentire l'accesso ai dipendenti postelegrafonici.
2. Le deliberazioni relative alle convenzioni sono approvate e rese esecutive dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 6
1. La realizzazione di mense, servizi sostitutivi di refezione, bar, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia dovra' avvenire, a cura dell'Istituto postelegrafonici, in conformita' dei programmi annuali e pluriennali stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni su conforme parere del consiglio di amministrazione sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 7
1. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a cedere in uso gratuito i locali necessari per la istituzione di mense e dei servizi sostitutivi.
2. Sono a carico delle aziende postelegrafoniche le spese relative ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, nonche' quelle per il riscaldamento e per la fornitura di acqua ed energia elettrica.
3. Le contribuzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono rispettivamente stabilite nella misura fissa del trenta e del venti per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni interurbane e internazionali.
4. E' abrogato il comma quarto dello stesso articolo 36.
5. A favore dell'Istituto postelegrafonici continua ad essere devoluto il contributo previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 674.
6. Nell'ambito della gestione "attivita' sociali" dell'Istituto postelegrafonici e' istituita una sub-gestione mense e servizi sostitutivi alla quale, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sara' devoluta annualmente una quota percentuale delle contribuzioni spettanti all'Istituto medesimo a norma dei precedenti terzo e quarto comma.
7. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della sub-gestione mense e servizi sostitutivi.1
Art. 8
1. Tutta la materia concernente i servizi sociali dovra' essere disciplinata compiutamente in sede di riforma delle aziende postelegrafoniche e di rinnovo contrattuale.
Art. 9
1. All'onere derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 3 miliardi, sara' fatto fronte con riduzione rispettivamente per lire 200 milioni, lire 800 milioni, lire 313 milioni, lire 500 milioni, lire 500 milioni, lire 300 milioni e lire 387 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 196, 197, 342, 343, 347, 395 e 400 dello stato di previsione della spesa, per l'anno predetto, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1976
LEONE
MORO - ORLANDO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO