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Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

2. Le spese di parte corrente autorizzate dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1975, n. 356, per i casi eccezionali contemplati dall'articolo 3 della legge stessa, non utilizzate nell'anno 1975, possono esserlo nell'anno 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1976
LEONE
MORO - COSSIGA - RUMOR - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO