Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, nonche' quelle di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.
Art. 2
1. Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.
2. Le spese di parte corrente autorizzate dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1975, n. 356, per i casi eccezionali contemplati dall'articolo 3 della legge stessa, non utilizzate nell'anno 1975, possono esserlo nell'anno 1976.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1976
LEONE
MORO - COSSIGA - RUMOR - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO