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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1976

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, e' iscritta, al capitolo 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 10.000 milioni.

Art. 3

1. L'importo delle anticipazioni da concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1976, fissato dall'articolo 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, e' diminuito di L. 2.322.850.000.

Art. 4

1. L'importo delle anticipazioni da concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1976, fissato dall'articolo 20 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, e' diminuito di L. 38.450.327.000.

ECONOMICA

Art. 11

1. Le autorizzazioni di spesa di lire 1.260 milioni e di L. 174.023.650.000 di cui all'articolo 127 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, sono variate, rispettivamente in lire 1.218 milioni e in L. 199.160.813.000.