Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1976
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, e' iscritta, al capitolo 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 10.000 milioni.
Art. 2
1. L'assegnazione di fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, e' elevata di lire 15 miliardi.
Art. 3
1. L'importo delle anticipazioni da concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1976, fissato dall'articolo 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, e' diminuito di L. 2.322.850.000.
Art. 4
1. L'importo delle anticipazioni da concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1976, fissato dall'articolo 20 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, e' diminuito di L. 38.450.327.000.
Art. 5
1. L'importo delle anticipazioni da concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione dell'anno 1974, di cui all'articolo 17 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, gia' elevato con l'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 128, a complessive L. 376.802.329.000, e' ulteriormente aumentato di L. 6.691.877.445.
ECONOMICA
Art. 6
1. Alle spese di cui al capitolo 1134 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica si applicano, per l'anno finanziario 1976, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 7
1. Lo stanziamento autorizzato dall'articolo 77 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, e' ridotto da lire 20 miliardi a lire 15 miliardi.
Art. 8
1. Lo stanziamento autorizzato dall'articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, e' elevato da L. 104.602.400.000 a L. 138.812.400.000.
Art. 9
1. Lo stanziamento autorizzato dall'articolo 96 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, e' ridotto da lire 4.000 milioni a lire 3.000 milioni.
Art. 10
1. Il limite di impegno di lire 750 milioni autorizzato con l'articolo 98 - punto 2) - della legge 22 dicembre 1975, n. 702, viene eliminato.
Art. 11
1. Le autorizzazioni di spesa di lire 1.260 milioni e di L. 174.023.650.000 di cui all'articolo 127 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, sono variate, rispettivamente in lire 1.218 milioni e in L. 199.160.813.000.