Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: "Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "Biennale di Venezia""
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e' sostituito dal seguente:
"La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia " avviene per invito rivolto agli autori dal consiglio direttivo. Ove questi lo ritenga opportuno, concorda con i competenti organi dei Paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'articolo 2 e al secondo comma, punto d) dell'articolo 9 della presente legge".
Art. 2
1. Al primo comma, lettera a), dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "il sindaco di Venezia", sono aggiunte le parole: "o un suo delegato".
2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 9 della citata legge, e' aggiunto il seguente comma:
"Ferme restando le competenze e le prerogative del presidente, del vice presidente e del segretario generale, il consiglio direttivo istituisce al suo interno, per l'espletamento degli affari correnti, un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato".
3. Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 12 della citata legge e' sostituito dal seguente:
"I componenti il consiglio direttivo, indicati nelle lettere da b) a g) del comma primo dell'articolo 8, durano in carica un quadriennio e possono immediatamente essere riconfermati limitatamente al quadriennio successivo".
4. Il primo capoverso del sesto comma dell'articolo 13 della citata legge e' sostituito dal seguente:
"Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con quella della maggioranza dei componenti".
Art. 3
1. Al terzo comma, n. 2, dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "programmate e svolte", sono aggiunte le parole: ": quota parte del bilancio annuale dovra' essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attivita' permanente e alle iniziative per il decentramento".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della citata legge e' inserito il seguente comma:
"Ogni anno, nella fase preparatoria del programma delle manifestazioni, il consiglio direttivo promuove un incontro pubblico a carattere consultivo con le organizzazioni culturali, sociali e politiche, interessate ai settori di attivita' della Biennale".
3. Al secondo comma, lettera e) dell'articolo 9 della citata legge sono soppresse le parole: "nonche' da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'ente stesso".
Art. 4
1. All'articolo 15 della legge 26 luglio 1973, n. 438, alla lettera b) del punto 1 del secondo comma, le parole:
"uno dal Ministro per la pubblica istruzione" sono sostituite con le seguenti: "uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali".
2. Alla lettera a) del punto 2 del comma sopracitato, le parole: "uno dal Ministro per la pubblica istruzione" sono sostituite con le seguenti: "uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali".
Art. 5
1. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "quattro anni e", e aggiunta la parola: "non".
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della citata legge e' inserito il seguente comma:
"I direttori sono tenuti ad assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Venezia".
3. Al quarto comma dell'articolo 18 della citata legge, dopo la parola: "esperti", sono aggiunte le parole:
"che hanno carattere consultivo".
Art. 6
1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e' sostituito dal seguente:
Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" di cui agli articoli 5, punto b) e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, e' fissato con decorrenza dall'anno 1977 in lire 3.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 1.000 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nell'anzidetto contributo di lire 3.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), punto 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonche' quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera 1), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.
La meta' del contributo, di cui al primo comma, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.
Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per i beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.
I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo " La Biennale di Venezia"".
Art. 7
1. All'onere annuo di lire 2.000 milioni, derivanti dall'aumento del contributo statale, di cui all'articolo 6 della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate che affluiscono al bilancio dello Stato per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - PEDINI - ANTONIOZZI - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO