diritto.io

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete", con le seguenti modificazioni:

2. All'articolo 1,
il primo comma e' sostituito con il seguente:
"A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 802, la efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata fino al 31 dicembre 1978"
sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"L'articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' soppresso.
Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprieta' dell'Ente e' devoluto alla regione Veneto la quale provvedera' al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.
La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinera' il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243".

Art. 2

1. Nella prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1978 il consiglio di amministrazione del consorzio di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' integrato con tre rappresentanti della regione Veneto e due rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO