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Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di accrescere la produttivita' aziendale, e' autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1 febbraio 1978, di un compenso denominato "premio di produzione" a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresi', a decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti nelle tabelle A e B citate nel medesimo articolo 28.3

Art. 2

1. Per la remunerazione dell'aumento della produttivita' del personale postelegrafonico sono stanziate le seguenti somme:

  1. a) per il periodo 1 febbraio - 30 giugno 1978, L. 23.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 2.326.540.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

  2. b) per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1978, L. 65.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 6.203.260.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;2

  3. c) per l'anno 1979 L. 157.340.000.000, di cui L. 19.340.000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 10.800.000.000, di cui L. 1.160.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.123

2. Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera c) del precedente comma potranno essere aumentate:

  1. 1) in relazione alla situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti, prendendo a base la situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1977;

  2. 2) in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unita' di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti;

  3. 3) nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti e' maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unita' di personale.

3. I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche negli elementi di cui al precedente secondo comma, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.

Art. 3

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanare su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i rapporti di produttivita', l'entita' dell'importo dovuto al personale, nonche' i criteri per l'attribuzione del premio, tenuto conto delle disposizioni di cui al successivo articolo 4.

2. Con il medesimo decreto verranno altresi' determinati, ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:

  1. 1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale postelegrafonico;

  2. 2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;

  3. 3) le modalita' di corresponsione del premio stesso.

Art. 4

1. Il premio di produzione e' corrisposto per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizioe di guerra , di assenza dovuta ad infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. Dalla corresponsione del premio di produzione e' escluso il personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

3. Qualora, per esigenze organizzative di servizio, l'orario d'obbligo settimanale di lavoro venga ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, la misura del premio giornaliero di produzione e' maggiorato in modo tale da garantire al personale interessato, nella settimana, il medesimo importo dovuto a coloro il cui orario d'obbligo e' ripartito in sei giorni.

4. Qualora l'impiegato usufruisca di perplesso o si assenti dal servizio per qualsiasi motivo per un periodo di tempo sino a due ore, il premio giornaliero e' ridotto di un terzo; se l'assenza supera le due ore, il premio non e' corrisposto.

5. Il premio non viene, altresi', corrisposto in tutti i casi in cui dai documenti d'ufficio risulta che la produzione individuale o di gruppo prevista non e' stata conseguita per negligenza dell'impiegato o degli impiegati.

Art. 5

1. Ferme restando le disposizioni relative agli uffici locali ed agenzie, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni determina, per ciascuno degli uffici esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215, l'assegno numerico del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, nonche' la scorta per la sostituzione delle unita' assenti per congedo, malattia ed altre cause.

2. Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente comma, sono stabiliti per ciascun ufficio esecutivo con provvedimento del direttore centrale per il personale sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

3. L'organico del personale degli uffici esecutivi per le tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, puo' essere variato in relazione al numero dei posti istituiti o soppressi con le modalita' stabilite nei precedenti commi.

4. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sara' determinata, per ciascuna delle tabelle di cui al precedente comma, la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

5. L'entita' delle variazioni di organico stabilite dal decreto di cui al precedente comma, le relative motivazioni ed i conseguenti oneri di bilancio saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.

6. L'adeguamento degli assegni del personale, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1 gennaio 1980.

7. Qualora, rispetto all'assegno fissato per ciascun ufficio ai sensi dei commi precedenti, manchino una o piu' unita' non sostituibili con quelle di scorta, al personale degli uffici esecutivi, con decorrenza dal 1 gennaio 1980, e' corrisposto - per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale - un compenso orario di intensificazione per ogni unita' mancante in ciascuna giornata lavorativa. La misura e le modalita' di corresponsione del predetto compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

8. La spesa per il compenso di cui al precedente comma deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti per lavoro straordinario ad ore e a cottimo iscritti negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1980 e successivi.

Art. 7

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XII e XIII per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previste rispettivamente dagli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non puo' essere assegnato agli organi centrali delle aziende stesse, eccezione fatta per gli uffici esecutivi centrali.

Art. 8

1. A decorrere dal 1 gennaio 1979, il personale delle carriere direttive, all'atto della nomina, deve essere applicato presso le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso gli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non puo' essere comandato, collocato fuori ruolo, distaccato o comunque applicato presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

1. A far tempo dal 1 dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi:

  1. 1) il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

  2. 2) l'indennita' di localita' disagiata prevista dall'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sostituito dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

  3. 3) il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

  4. 4) i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

  5. 5) il compenso di reperibilita' previsto dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

2. In sostituzione dei compensi di cui al precedente comma, nel mese di giugno di ogni anno, al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello con qualifica dirigenziale, e' corrisposto un compenso annuale di fine esercizio riferito all'anno precedente.

3. Il compenso da erogarsi nel giugno 1979 e' imputato, nel rispetto del limite di spesa globale corrispondente per ciascuna azienda, agli stanziamenti dei rispettivi bilanci relativi ai compensi di cui al precedente primo comma per l'esercizio 1978; per gli anni successivi il predetto limite di spesa puo' essere variato sulla base degli elementi di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

4. La misura del compenso viene annualmente fissata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

5. Per l'erogazione del compenso si osservano i seguenti criteri:

  1. 1) va corrisposto nella misura prevista per il settore di raggruppamento comprendente la qualifica rivestita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso viene pagato;

  2. 2) e' ridotto di 1/365 per ciascun giorno per il quale non viene corrisposto il premio di produzione;

  3. 3) va corrisposto, proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale cessato dal servizio per il collocamento in quiescenza, per dimissioni volontarie, per dispensa o licenziamento a causa di malattia;

  4. 4) va corrisposto, in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale assunto durante l'anno, nei cui riguardi il periodo di tolleranza per assenze dovute a congedo ordinario va calcolato in giorni due e mezzo per ogni mese di servizio prestato;

  5. 5) non va corrisposto qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermita' riconosciuta dipendente da cause di servizio ed escluse quelle dovute ai motivi di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, superino complessivamente i centottanta giorni;

  6. 6) non va corrisposto a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacita' o scarso rendimento, o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio o dalla retribuzione;

  7. 7) non va corrisposto al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

6. L'articolo 39 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve essere interpretato nel senso che il premio ivi previsto compete anche al personale con qualifica dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.1

Art. 10

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, e' sostituito dal seguente:
"Con effetto dal 1 luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze e' attribuito, per ciascun giorno in cui e' chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso di abbinamento corrispondente ad una indennita' pari all'80 per cento della prestazione prevista per il quartiere o la zona abbinati e comunque in misura non superiore al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, secondo l'aliquota spettante al portalettere o ai portalettere che eseguono il servizio.
Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a piu' agenti, il compenso e' ripartito fra gli stessi, in relazione alle rispettive prestazioni.
L'abbinamento non puo' riguardare piu' di un quartiere o zona".