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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (primo provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979, sono apportate le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 2

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita', del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali, sono introdotte, per l'anno finanziario 1979, le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 3

1. Al primo comma dell'articolo 199 della legge 28 marzo 1979, n. 88, le parole "dell'articolo 113" sono sostituite dalle altre "degli articoli 113, 114 e 115".

2. Le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo del predetto articolo 199 sono modificate come segue:
"A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e fino a quando non sara' data attuazione ai decreti di cui all'articolo 1-quaterdecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie dovute al personale degli enti di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede la Segreteria dei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - in base alle note nominative compilate dagli organi liquidatori dei medesimi enti all'atto della cessazione delle loro funzioni - a mezzo di contabilita' speciale da istituire presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma che sara' alimentata con le disponibilita' degli appositi capitoli compresi nella rubrica 15 "Ufficio per l'amministrazione del personale dei ruoli unici" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, nel cui ambito la denominazione del capitolo n. 2623 e' cosi' modificata "Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, non di ruolo ed operaio, ivi compreso quello addetto alla Segreteria del consiglio di amministrazione dei ruoli unici". La contabilita' speciale sara' intestata alla Segreteria dei ruoli unici e sara' gestita dal funzionario di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.
Con decreto del Ministro del tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio mediante trasferimento di fondi dal capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 ai predetti capitoli della rubrica 15 del medesimo stato di previsione".

Art. 4

1. Le somme anticipate dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro per il pagamento delle retribuzioni relative al personale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il periodo dal 1 aprile 1979 fino alla data di cui al secondo comma del precedente articolo 3, saranno rimborsate, allo stesso Ufficio liquidazioni, dalla Segreteria dei ruoli unici con ordini di pagamento emessi sulla contabilita' speciale ad essa intestata.

Art. 5

1. Le disponibilita' residue esistenti sul conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi del terzo comma dell'articolo 199 della legge 28 marzo 1979, n. 88, saranno fatte affluire al capitolo n. 2368 dello stato di previsione delle entrate per la contemporanea riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 6

1. L'autorizzazione di spesa di cui allo articolo 9 della legge 28 marzo 1979, n. 88, per i contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizioni di provvedere alle erogazioni delle prestazioni agli aventi diritto e' elevata di lire 10.754.716.000.

Art. 9

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 28 marzo 1979, n. 88, relativa alle somme occorrenti per fronteggiare le spese relative al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), e' aumentata di lire 500.000.000.

Art. 10

1. L'articolo 15 della legge 28 marzo 1979, n. 88, e' sostituito dal seguente:
"A seguito degli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, per l'anno finanziario 1979 e' autorizzato il versamento della somma di lire 62.607.622.000 al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, relativa all'ammortamento dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA), per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, scadenti nello stesso anno 1979 e precedenti".

Art. 11

1. Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, e' elevato, per l'anno finanziario 1979 a lire 4.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.