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Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria navale, il contributo di cui all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, puo' essere concesso in misura non eccedente il 15 per cento del prezzo per i lavori, iniziati successivamente al 1 gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, concernenti manutenzioni straordinarie, modificazioni e riparazioni di navi mercantili in esercizio, manutenzione dei relativi apparati motori, installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro.

2. Il contributo di cui al comma precedente puo' essere elevato, in via eccezionale, sino al 30 per cento per grandi lavori di riparazione nonche' per modificazioni di particolare impegno e difficolta' che non comportino comunque trasformazioni.

3. Un contributo sino al 15 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile puo' essere concesso anche alle imprese di demolizione navale per la demolizione di navi di bandiera nazionale od estera.

4. Sono esclusi dal beneficio i prezzi inferiori a 50 milioni di lire.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle navi a struttura metallica, destinate ad attivita' industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime.

6. I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione che sara' istituita ai fini dell'erogazione delle provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali, per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980.

7. In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno verra' comunque accordata la misura massima del contributo.

8. Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Art. 2

1. Nel caso di imprese di riparazione operanti nel Mezzogiorno, il contributo di cui al titolo 11, articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, puo' essere elevato al 20 per cento sul totale degli investimenti ammessi.

2. Tra i richiedenti verranno preferite le imprese che entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge avranno presentato un piano di ristrutturazione tecnica, di consorziazione o di cooperazione con analisi del mercato e degli investimenti necessari, garantendo e incrementando i livelli occupazionali.

Art. 3

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e autorizzata, nel biennio 1980-1981, la spesa complessiva di lire 25 miliardi, di cui lire 8 miliardi per l'anno 1980.

2. All'onere di lire 8 miliardi di relativo all'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali".

3. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - SIGNORELLO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO