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Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio e' effettuata nei seguenti modi:

  1. a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato, la somma di denaro piu' elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;

  2. b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
    In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la somma piu' elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.
    La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi gia' intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;

  3. c) secondo le modalita' gia' stabilite dagli articoli 21, secondo comma 25, quinto e settimo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonche' di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.12

Art. 2

1. Le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato all'articolo 1 saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. I coadiutori dei magazzini o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assegnazione dovra' essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. Non puo' ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunziato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.

Art. 6

1. Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

2. La facolta', concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, agli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso ispettorato compartimentale unitamente alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

Art. 9

1. Al numero 2) dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: "della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa" sono sostituite con le seguenti: "delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO