Modifica della composizione del consiglio di amministrazione e di altri organi collegiali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nella parte di cui alla lettera d) del primo comma, recante norme sulla composizione del consiglio di amministrazione delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, non si applica all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
2. Agli effetti del precedente comma, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, nell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 583, e' soppressa la lettera g) del primo comma.
Art. 2
1. Alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 23, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 febbraio 1974, n. 25, e' soppresso;
2) l'articolo 25 e' soppresso.
Art. 3
1. Nell'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono soppressi tutti i riferimenti relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nel consiglio di disciplina.
2. Al citato articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, tenuto conto della nuova classificazione del personale ferroviario di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono aggiunti i seguenti commi:
"Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato e' costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici: di ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sara' definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma".
Art. 4
1. Nella legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' nelle relative norme regolamentari, sono soppressi tutti i riferimenti alla competenza del comitato di esercizio in materia disciplinare.
2. Agli effetti del precedente comma, tutte le competenze spettanti al comitato di esercizio in base alla citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' alle relative norme di attuazione e regolamentari, sono devolute alla commissione di disciplina compartimentale.
Art. 5
1. Nell'articolo 46 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato dall'articolo 16 della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono soppressi tutti i riferimenti relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nelle commissioni costituite per i trasferimenti.
Art. 6
1. Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 8 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - FORMICA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO