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Aumento della partecipazione italiana a organismi finanziari internazionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

2. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 295.900.000, pari a lire 262.307.952.500, al tasso di cambio di L. 886,475 per un dollaro, quotazione del Fondo monetario alla data del 14 marzo 1977, da versare in quattro rate annuali di uguale importo a partire dal 1979.

Art. 2

1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 852,5 a 1.012 milioni di dollari USA - del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944 - della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 3

1. I titoli obbligazionari della BIRS sono equiparati a quelli emessi dallo Stato agli effetti tributari nonche' assimilati ai titoli garantiti dallo Stato ai fini dell'ammissione di diritto alla quotazione di borsa.

Art. 4

1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 13 aprile 1977, n. 191, nella misura di 6.370.000 dollari USA del peso e del titolo in vigore al 1 gennaio 1959, corrispondenti alla sottoscrizione di 637 azioni di capitale.

2. E' autorizzata inoltre la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse della predetta Banca, nella misura di dollari USA correnti 119.910.520 per il capitale interregionale e di dollari USA correnti 71.800.000 per il Fondo operazioni speciali, da corrispondersi in quattro annualita', di pari importo, negli anni 1980, 1981, 1982 e 1983.

Art. 5

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della International Finance Corporation (IFC) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

2. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 17.120.000 per il periodo 1978-81.

Art. 6

1. In attuazione della risoluzione n. 34/2 dell'11 dicembre 1978 del Consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 1.240 a 1.860 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 7

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.

Art. 8

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti Istituti.

Art. 9

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita a termine dell'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907, e' aumentata di dollari USA 67.500.000, del peso e del titolo in vigore al 31 gennaio 1966.

Art. 10

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, e 9 dicembre 1977, n. 956, e' aumentata di 630 milioni di unita' di conto in conformita' alla decisione adottata il 19 giugno 1978 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.

2. Tale quota, da versarsi per il 10 per cento pari a 63 milioni di unita' di conto, sara' corrisposta in otto rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadente il 30 aprile 1980.

Art. 11

1. La conversione in lire degli importi di cui al precedente articolo, espressi in unita' di conto, sara' fatta in conformita' alla decisione del Consiglio dei governatori del 18 marzo 1975, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.