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Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni.

2. Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 24.550 milioni.124

3. Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 4.730 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.34

4. La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.

Art. 2

1. Le disponibilita' esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e all'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5 e 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzabili anche in favore delle imprese di tutto il territorio nazionale, danneggiate o distrutte da pubbliche calamita', riconosciute tali ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e' sostituito dai seguenti:
"Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonche' le modalita' di restituzione da parte delle imprese mutuatarie.
Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuatarie sara' pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento".

Art. 4

1. La commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e' presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituto ed e' composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti.

Art. 5

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e' sostituito dal seguente:
"Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamita', notevoli immobilizzi dei loro investimenti".

Art. 6

1. Il primo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' sostituito dal seguente:
"Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000".3

Art. 7

1. All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque ·petti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI