Modifica dell'articolo 35 (come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324) della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, sono sostituiti dai seguenti:
"Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui all'articolo 5, lettera b), della presente legge, e' fissato, con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), numero 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonche' quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera 1), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui allo articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.
Il contributo di cui al primo comma del presente articolo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce".
Art. 2
1. Al maggior onere di 3 miliardi di lire derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo alla voce "Interventi straordinari a sostegno delle attivita' musicali, cinematografiche e di prosa".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - BIASINI - SIGNORELLO - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI