Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Testo vigente
Art. 41 Rappresentanze del personale nel consiglio di amministrazione
1. I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal personale della Polizia di Stato.
Art. 42 Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto
1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 14 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.
3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di eta' prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se piu' favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennita' di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianita' di servizio e destinatari delle indennita' di posizione di base di direttore centrale o equiparato.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 puo' essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unita', da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalita', che tengono conto anche delle esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B.
Art. 43 Trattamento economico
1. Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
2. Gli accordi sono triennali.
3. Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio.474853
4. Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 95.
5. Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.
6. L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
7. Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e' attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.1827
8. Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianita' di qualifica.
9. Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis.
10. Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e' attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo 133, secondo comma, della citata legge n. 312.
11. Nella prima applicazione della presente legge e' concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita' entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianita' di servizio maturata al 1 gennaio 1978.
12. Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.
13. Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilita' effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.
14. Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
15. La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalita' prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
16. Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.
17. L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.22
18. Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennita' stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.
19. Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge.
20. Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.
21. Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e' pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.
22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
24. Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma.
25. L'indennita' speciale non compete al personale che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
26. Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.
27. Fino a quando non sara' determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa.
Art. 43-bis
1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al presente articolo e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retribuitivo, nonche', ove spettanti, di quelli stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433.
2. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 1, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente delle Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro compente, previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'enanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 43-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
Art. 44 Obblighi di leva
1. Ferme restando le norme di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.1
Capo IV. Ammissione, istruzione e formazione del personale.
Art. 45 Limiti di eta'
1. Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano:
a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b) le norme previste dagli articoli 26-quater e 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
2. Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di eta' previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni.
Art. 46 Idoneita' psico-fisica e attitudinale
1. Gli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei alla amministrazione
3. Fino a quando non sara' attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate.
Art. 47 Nomina ad allievo agente di polizia
1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalita' stabilite dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
9. Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto.
10. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi .... Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalita' di svolgimento del corso sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982.
11. In ogni caso il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo.
12. Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.3133a
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53
Art. 50
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53
Art. 51 Nomina a sovrintendente di polizia
1. Il concorso interno e il corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso al ruolo di sovrintendente si svolgono secondo le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 59 e al penultimo comma dell'articolo 60.
Art. 52
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53
Art. 54
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53
Art. 55
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000 N. 334
Art. 56
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000 N. 334
Art. 57
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000 N. 334
Art. 58 Istituto superiore di polizia
1. Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una scuola nazionale con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione che l'ammissione al concorso di accesso all'istituto sia consentita ai giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il ventunesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 55;
b) determinazione delle modalita' del concorso di accesso, della composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati;
c) previsione che al concorso di accesso possano partecipare gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno di eta';
d) previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studi e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;
e) previsione che al termine del primo biennio gli allievi conseguano la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova, dopo apposito giudizio di idoneita' del direttore dell'istituto, sentito il collegio dei docenti;
f) previsione che al termine del quarto anno di corso l'allievo, che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi, sia ammesso a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali dell'istituto e presieduta dal preside della facolta' di giurisprudenza dell'universita' di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;
g) previsione che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso di cui al primo comma dell'articolo 56 presso un'apposita sezione dell'istituto;
h) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per le esigenze di cui all'articolo 56 ed una per i corsi di specializzazione;
i) determinazione di modalita' per garantire l'osservanza dell'obbligo, che deve essere assunto verso l'Amministrazione all'atto della nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma, nonche' per l'allontanamento e le dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti;
l) previsione di norme che consentano, a coloro che hanno ottenuto il diploma, di conseguire, mediante il superamento di esami integrativi, il diploma di laurea.
Art. 59 Trattamento economico degli allievi e modalita' dei concorsi
1. Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti e' determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verra' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.
3. Le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.7