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Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A partire dal 1 agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari di cui alla legge 12 luglio 1.75, n. 322, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

2. La Cassa predetta assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Art. 2

1. L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della 13ยช mensilita', a favore degli ufficiali giudiziari, e' pari all'importo della tabella unita alla presente legge corrispondente agli anni di servizio utile.

2. A partire dal 1980, al 1 gennaio di ciascun anno, ai fini della liquidazione delle pensioni relative a cessazioni non anteriori all'anno stesso, gli importi della nuova tabella, di cui al primo comma, sono soggetti alla perequazione automatica prevista dall'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, prendendo a base la variazione percentuale dell'indice stabilito in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge n. 177 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3

1. Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e' ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.

Art. 4

1. Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge e' aumentata di un decimo e comunque non puo' essere considerata inferiore, rispettivamente, per infermita' ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:

  1. 1) dall'ottava alla sesta, all'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio;

  2. 2) dalla quinta alla seconda, all'importo corrispondente a 33 anni di servizio;

  3. 3) per la prima, all'importo corrispondente a 40 anni di servizio.

2. In ogni caso, l'importo della pensione diretta di privilegio non puo' essere superiore a quello determinato ai sensi degli articoli 2 e 3, in corrispondenza a 40 anni di servizio.

3. Per gli ufficiali giudiziari, la pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi di cui all'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le L. 832.000 annue.

4. Per gli aiutanti ufficiali giudiziari, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel comma precedente, si considerano i proventi di cui al n. 1) dell'articolo 167 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

5. Per i coadiutori, ai fini dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel precedente terzo comma, si considerano i proventi di cui all'articolo 177 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, quale risulta modificato dagli articoli 5 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 178 dello stesso ordinamento, come modificato dalla citata legge.

6. Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici richiamati dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 586.

Art. 5

1. Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di riversibilita' si determina applicando alla corrispondente pensione diretta i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, e dall'articolo 2 della legge 18 novembre 1975, n. 586. Peraltro, gli importi di L. 195.000 e L. 156.000, previsti dall'ultima disposizione citata, sono adeguati a quelli contemplati dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Art. 6

1. Nei casi di pensione di riversibilita' della pensione diretta di privilegio, quando l'iscritto sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente l'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio e' riversibile per intero e la residua parte e' riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

2. Quando l'iscritto sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato, la pensione e' riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui al precedente articolo 5.

3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, e' determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermita' ascrivibile alla prima categoria.

4. Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi considerati nel modo indicato nel precedente articolo 4, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che comunque non puo' superare, nel caso di ufficiale giudiziario, L. 676.000 per le pensioni di riversibilita' ed indirette di cui ai commi primo e terzo e L. 504.000 per le rimanenti pensioni di riversibilita' previste dal secondo comma.

5. Per gli aiutanti e per i coadiutori detti importi sono ridotti ai tre quarti.

Art. 7

1. L'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' relative agli iscritti alla Cassa in nessun caso si considera inferiore a quello stabilito, per l'anno di decorrenza della pensione, dal primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Art. 8

1. Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, si ottiene prendendo a base il valore della tabella, di cui al precedente articolo 2, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di L. 522.000.

2. L'indennita' una volta tanto, di cui al comma precedente, e' pari al valore che ne residua, moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

3. Per gli aiutanti e per i coadiutori l'indennita', cosi' determinata, e' ridotta ai tre quarti.

Art. 9

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 2 a 8 si applicano per cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1978.

2. A partire dal 1978, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriore all'anno stesso sono riliquidate determinandone il nuovo importo in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli da 2 a 7 per le pensioni relative a cessazioni dal servizio non anteriori all'anno considerato.

3. Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento.

Art. 10

1. I contributi annui complessivi dovuti alla Cassa per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore sono stabiliti per gli anni 1978 e 1979 nella misura di L. 1.100.000.

2. Per l'anno 1980 la misura del contributo e' elevata a L. 1.300.000.

3. Al 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981, il contributo di cui al comma precedente e' rideterminato con i criteri di cui al successivo articolo 11.

4. L'importo annuo del contributo personale e' stabilito in misura pari al 6 per cento dell'intero trattamento economico minimo garantito comprensivo della tredicesima mensilita', dell'assegno perequativo e dell'indennita' integrativa speciale.

Art. 11

1. Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 e' comprensivo:

  1. a) di una quota destinata alla copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, ed alla legge 31 luglio 1975, n. 364;

  2. b) della quota residua, destinata a copertura degli altri oneri per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa.

2. Ai fini della rideterminazione del contributo, di cui al secondo comma dell'articolo 10:

  1. 1) la quota di cui alla precedente lettera a) viene adeguata moltiplicandone l'ammontare annuo riferito al 1 gennaio per il rapporto tra il corrispondente valore dell'indennita' integrativa speciale e l'analogo valore al 1 gennaio dell'anno precedente;

  2. 2) la quota di cui alla precedente lettera b) viene adeguata applicando al relativo ammontare riferito al 1 gennaio la variazione percentuale dell'indice stabilito dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177;

  3. 3) i nuovi importi delle quote predette vengono arrotondati a mille lire, trascurando la frazione non superiore a cinquecento lire e computando per mille lire la frazione superiore.

3. Per l'anno 1980, le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite, rispettivamente, in L. 400.000 e L. 900.000.