diritto.io

Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilita', a favore degli ufficiali giudiziari e' determinato con l'applicazione della tabella A unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui all'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 36.

2. Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Art. 2

1. Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilita' si determina in base alle norme contenute nell'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, con l'avvertenza, pero', che le prime 195.000 lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a L. 156.000.

Art. 3

1. Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dall'articolo 1 della presente legge e' aumentata di un decimo e comunque non puo' essere considerata ne' inferiore, rispettivamente, per infermita' ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:

  1. 1) dall'ottava alla sesta, a L. 1.600.000;

  2. 2) dalla quinta alla seconda, a L. 2.200.000;

  3. 3) per la prima, a L. 3.000.000;

  4. 4) ne' superiore, in ogni caso, a L. 3.683.000 annue.

2. La pensione determinata in applicazione del comma precedente, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 della legge stessa e dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le L. 520 mila annue.

3. Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e con l'articolo 17 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 4

1. Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione di riversibilita' di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente L. 1.600.000 e' riversibile per intero e la residua parte e' riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

2. Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato la pensione e' riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, e' determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermita' ascrivibile alla prima categoria.

4. Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi considerati nel modo indicato nel penultimo comma del precedente articolo 3, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare L. 422.500 per le pensioni di riversibilita' ed indirette di cui ai commi primo e terzo e L. 314.600 per le rimanenti pensioni di riversibilita' previste dal comma secondo.

Art. 6

1. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di pensione diretta, quello di pensione indiretta e di riversibilita' normale, quello di pensione diretta di privilegio, quello di pensione indiretta e di riversibilita' di pensione di privilegio e quello di indennita' una volta tanto, determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma primo, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei loro superstiti e' ridotto ai tre quarti. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, pure ridotta ai tre quarti nei limiti massimi indicati nel penultimo comma dell'articolo 3 e nell'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

Art. 7

1. Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1974, vengono riliquidate, con effetto da tale data. Il nuovo trattamento e' determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi. Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1973 del 33 per cento.

Art. 8

1. Le norme contenute nell'articolo 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle iscritte alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 9

1. I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000.

2. L'importo annuo del contributo personale, determinato per ognuno dei quattro successivi periodi di anzianita' di iscrizione previsti dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, ed elevato ai sensi del secondo comma del citato articolo 9, e' ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1975, rispettivamente:

  1. 1) per l'ufficiale giudiziario, a L. 121.200, 170.400, 217.200, 282.000;

  2. 2) per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 90.900, 127.860, 162.900, 211.500.

Art. 10

1. Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' pari a sette volte la differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella A, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza dei soli anni gia' utili a pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto e' ridotto a tre quarti.

Art. 11

1. L'articolo 49, primo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' modificato nel senso che i bilanci tecnici della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono compilati ogni biennio e riferiti alla data del 1 gennaio. Le corrispondenti relazioni illustrative sono allegate al rendiconto dell'anno in cui cade la predetta data, redatto in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza.

2. Il prossimo bilancio tecnico e' compilato con riferimento al 1 gennaio 1977.