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Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

Testo vigente

Titolo II. Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato

Art. 12 Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonche' le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.

2. Ciascuna sezione di scuola materna e' costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.

3. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e' calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps.

4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attivita' integrative, di libere attivita' complementari e di attivita' di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attivita' complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.

5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attivita' complementari.

6. Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps.

7. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicaps, non puo' comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, e' effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall'ottavo comma del successivo articolo 13.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13 Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico

1. Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente articolo 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo articolo 20, per la prima applicazione della presente legge.

2. La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del precedente comma e' ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze.

3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata e' effettuata per classe di concorso su base regionale.

4. La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente secondo comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.

5. Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo articolo 20, vanno riferite al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.

7. Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo articolo 20 si procedera' al preventivo assorbimento delle unita' di organico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle disponibilita' di posti che si venissero comunque a determinare.

8. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti e' effettuata dai provveditori agli studi secondo modalita' stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

9. E' abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo articolo 20.

Art. 14 Utilizzazione del personale docente di ruolo

1. La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

  1. a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o, posti orario;

  2. b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nello ambito del distretto o dei distretti viciniori;

  3. c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;

  4. d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

  5. e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

  6. f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo.

2. A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.

3. In caso di eccedenza, detto personale dovra' essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.

4. Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma.

5. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

6. Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorita' indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta' di apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita' integrative a complementari previsti dalle leggi vigenti.

7. E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, numero 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.

8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

9. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo e' disposta dal direttore didattico o dal capo dell'Istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita' di cui al presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

10. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche' presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.1

11. L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalita' e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

12. Il periodo di utilizzazione nelle attivita' di cui al precedente quartultimo comma non puo' superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non puo' essere disposta per piu' di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni.

13. Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, sara' in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attivita' inerenti al funzionamento degli organi collegiali.

Art. 15 Conferimento di supplenze annuali

1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente articolo 14, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

2. Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

3. Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui e' stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto.

4. E' abrogato l'articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

5. Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

6. Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi e delle assenze attualmente vigente per il personale non docente non di ruolo.

7. I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

8. Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in possesso del diploma specifico.

9. Per l'insegnamento delle libere attivita' complementari e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.9

10. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformita' delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono privi di effetti, ferma restando la responsabilita' diretta di coloro che li abbiano disposti.

Art. 16 Competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo per gli insegnamenti di arte applicato

1. L'articolo 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e' modificato nel senso che per gli insegnamenti di arte applicata, per i quali non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi.

2. L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali sono affidati dal provveditore agli studi competente ad una commissione presieduta da un preside di istituto d'arte estratto a sorte e composta da due insegnanti, di cui uno titolare di cattedra artistico-professionale, relativa al corrispondente posto di insegnamento di arte applicata.

Art. 17 Supplenze brevi

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non piu' di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.

2. Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformita' di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.

Art. 18 Modifiche alla normativa in materia di comandi

1. A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.

2. L'articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalita' giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato.

3. Sono abrogate altresi' tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

4. Salvo quanto disposto dai successivi articoli 63 e 64, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo e' restituito ai compiti di istituto.

5. Per gli incarichi, di cui all'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non puo' superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

6. Per gli incarichi ispettivi di cui all'articolo 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'esonero dal servizio e' limitato ai giorni effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 19 Trasferimenti e assegnazioni provvisorie

1. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

3. Nella tabella di valutazione di cui all'articolo 68, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'articolo 58 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianita' di servizio di ruolo e' valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. E' altresi' attribuito un punteggio per il superamento delle prove di esame di concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di pari livello o di livello superiore.

4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, da effettuarsi ai sensi dello articolo 70, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione, di cui all'articolo 68, secondo comma, del medesimo decreto legislativo, cosi' come modificato dal disposto del precedente comma. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

5. I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

6. Le tabelle di valutazione da approvare ai sensi del presente articolo non si applicano ai trasferimenti passaggi relativi all'anno scolastico 1982-1983, mentre si applicano alle utilizzazioni relative al medesimo anno scolastico.

7. Non possono comunque essere disposti trasferimenti da altra provincia per un numero di posti corrispondente al numero dei docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della presente legge, i quali, in servizio nella provincia, siano in attesa della sede definitiva.

8. I docenti di cui al precedente comma possono chiedere di essere trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilita' di posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo.

9. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare ne' personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, ne' eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

10. Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

Art. 20 Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive

1. In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola, media sono determinate in numero di 47.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unita' di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

2. Per la scuola materna ed elementare, Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui al precedente comma, in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa, della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarita', del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

3. Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.

4. Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per detta ripartizione previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche, della situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarita', del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

5. Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di cui al presente articolo, con esclusione degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, e' assegnato al concorso ordinario che sara' indetto in prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per la costituzione delle relative commissioni di concorso non si da' luogo alla scelta per sorteggio prevista nel precedente articolo 3, secondo e terzo comma.

6. Il bando e' disposto per tutti gli ordini e i gradi di scuola, ancorche' al relativo concorso non siano attribuiti posti, in conformita' ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, al fine di assicurare comunque la possibilita' agli aventi titolo di conseguire la prescritta abilitazione. Le nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma del precedente articolo 2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il restante 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di primo grado e' utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.

Titolo III. Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo I. Immissione nei ruoli della scuola materna statale

Art. 21 Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1981.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Art. 22 Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1982.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21.

3. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21.

Art. 23 Sessione riservala di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ai fini dell'immissione in ruolo

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.

2. La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti della attivita' educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso.

4. Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

Art. 24 Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito dalla proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1983.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 21 e del precedente articolo 22.

3. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sara' integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

4. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.

5. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Art. 25 Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1984.

2. L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.

3. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.

4. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Art. 26 Assistenti del ruolo ad esaurimento

1. Le assistenti di scuola materna, di cui all'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito la abilitazione nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.

2. Il colloquio e' effettuato secondo le medesime modalita' previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente articolo 2.

3. Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalita' e con le decorrenze stabilite dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

4. L'assegnazione della sede sara' disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.

Art. 27 Insegnanti supplenti della scuola materna statale

1. Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1 settembre 1981 nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva de 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, a sensi del precedente articolo 20.

2. Gli insegnanti, gia' forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolti un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola materna statale, nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.1

3. Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 25.

4. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

5. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Art. 28 Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna

1. Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonche' per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

2. Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo articolo 58.

3. Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente articolo 27, penultimo e ultimo comma.

Capo II. Immissione nei ruoli della scuola elementare statale

Art. 29 Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonche' gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto "Augusto Romagnoli" che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Art. 30 Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80

1. Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 29.

3. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 29.

Art. 31 Insegnanti supplenti della scuola elementare statale

1. Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente Articolo 20.

2. Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola elementare statale, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradatamente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.1

3. La disponibilita' di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.

4. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.6