Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Dal 1 marzo 1981 la tabella degli stipendi allegata alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
2. L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.
3. Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto comma, e all'articolo 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 885.
5. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta di conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
Art. 2
1. All'attuazione delle intese gia' intervenute con le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per la revisione, per gli anni 1982 e 1983, delle tabelle di stipendi del personale ferroviario, escluso il personale della carriera dirigenziale, si provvedera' a norma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, fermo restando che il miglioramento economico medio lordo pro capite non potra' superare le 650.000 lire annue per il 1982 rispetto al 1981 e le 600.000 lire annue per il 1983 rispetto al 1982.
2. Le nuove misure dei miglioramenti retributivi relativi agli anni 1982 e 1983 possono essere assoggettate a revisione qualora nella contrattazione del Governo con le organizzazioni sindacali vengano definiti limiti e criteri diversi da quelli posti alla base delle intese di cui al primo comma.
Art. 3
1. Ai soli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e del trattamento di quiescenza spettanti, le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche al personale in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e che sia cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 28 febbraio 1981 compreso.
2. Le pensioni determinate ai sensi del precedente comma sono attribuite dalla data del collocamento in quiescenza o, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Art. 4
1. Con effetto dal 1 gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, e' valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni:
1) seconda e terza categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.905 quarta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.971 quinta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.039 sesta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.130 settima categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.255
2. Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti e' stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1° ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda.
Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1 gennaio 1981.
Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo e' valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, numero 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954.
L'attribuzione e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti della Azienda.
Art. 5
1. In sede di emanazione del decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, sara' disciplinata la possibilita' di includere nelle commissioni che procedono agli accertamenti professionali per i passaggi di categoria ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Art. 6
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvedera' alla raccolta in testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, apportando alle stesse, ove occorra, le modifiche ed integrazioni necessarie al loro coordinamento ed adeguamento, in relazione anche all'esigenza di rivedere il numero e la classificazione delle categorie del personale nel rispetto del limite del contingente delle dotazioni di organico e di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' del limite globale delle disponibilita' di spesa previste per l'esercizio finanziario 1983.
Art. 7
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in complessive lire 371 miliardi - di cui lire 124 miliardi per le nuove tabelle di stipendio e lire 247 miliardi per il computo delle anzianita' di servizio - e, per l'anno 1982, in complessive lire 624 miliardi - di cui lire 152 miliardi per le nuove tabelle di stipendio, lire 257 miliardi per il computo delle anzianita' di servizio e lire 215 miliardi per la riparametrazione degli stipendi - si fara' fronte, quanto a lire 124 miliardi, con le economie realizzate nel 1982 nei residui passivi accertati nel 1981 sui capitoli concernenti le spese di personale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quanto a lire 86 miliardi, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 del predetto stato di previsione per l'anno 1982 e, quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente sovvenzione del Tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
2. All'onere relativo alla suddetta sovvenzione si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 (voce "Interventi in materia di sgravi contributivi") e n. 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 in ragione, rispettivamente di lire 300 miliardi e di lire 485 miliardi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1982
PERTINI
SPADOLINI - BALZAMO - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA