Adeguamento dei contributi annui dello Stato per i finanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera b), e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, a decorrere dall'anno finanziario 1984 e' elevato a lire 10.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 5.000 milioni e di lire 5.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. Nel detto contributo di lire 10.000 milioni restano assorbiti i contributi di cui alle lettere g), n. 4), ed l) dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, quello di lire 50 milioni previsto dall'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.
Art. 2
1. Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, fissato dalla legge 13 maggio 1980, n. 190, a decorrere dall'anno finanziario 1984 e' elevato a lire 3.000 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Art. 3
1. Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma", istituito con regio decreto 1 luglio 1937, n. 2023, fissato dalla legge 13 maggio 1980, n. 190, a decorrere dall'anno finanziario 1984, e' elevato a lire 2.000 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1984 al 1986, pari a lire 8.200 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - GULLOTTI - LAGORIO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI