diritto.io

Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Testo vigente

Art. 3 Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva dei piani

1. Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui all'articolo 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno e' composta:

  1. a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

  2. b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

  3. c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

  4. d) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;

  5. e) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste;

  6. f) da un consigliere di Stato;

  7. g) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno;

  8. h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

  9. i) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1› aprile 1981, n. 121.

3. La commissione puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

4. Le funzione di segretario sono esplicate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

5. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 1.

Art. 4 Disposizioni in deroga

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno e' autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dalla legge 1› marzo 1986, n. 64, che abbiamo particolare competenza e idonei mezzi tecnici.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonche', ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).

Art. 5 Stipulazione dei contratti e delle convenzioni

1. I contratti e le convenzioni relativi ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture inerenti all'attuazione del piano di cui all'articolo 1, esclusi quelli relativi ad acquisto di immobili, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandate generale della guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo; dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo forestale dello Stato.

2. Detti contratti e convenzioni sono aprrovati con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6 Poligoni di tiro

1. Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di cui all'articolo 1, purche' i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia o al Corpo forestale dello Stato indicati nell'articolo 1.

2. L'agibilita' delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.

Art. 7 Relazione al parlamento del Ministro dell'interno

1. Il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuattivo del piano di cui all'articolo 1.

Art. 8 Disposizioni finanziarie

1. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II. Aumento dell'organico e programma di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi di servizio e delle infrastrutture del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 11 Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni trenta.

2. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:
" 5) incondizionata idoneita' psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno".

3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneita' psicofisica all'impiego verra' accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneita' psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potra' demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

5. All'accertamento dell'idoneita' psicofisica si potra' procedere anche mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici.

6. Per consentire il piu' rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purche' non risultino gia' espletate le prove scritte di esame.

8. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:
"6) diploma di istruzione secondaria di primo grado".

10. Nei concorsi per assunzione nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

11. Il numero 1, de secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e' sostituito dal seguente:
"1) diploma di laurea in ingegneria o in archittettura conseguito in una universita' italiana".

12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti e' riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in archittettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

13. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionele dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 12 Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneita' psicofisica

1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneita' psicofisica e' presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.

2. L'idoneita' psicofisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso ospedali militari, puo' essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.

3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneita' psicofisica al servizio, comporta la decadenza dell'impiego.

4. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13 Titoli per l'esercizio delle attivita' di volo

1. Il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita' di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonche' le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. I titoli di cui al comma 1 sono:

  1. a) brevetto di pilota di elicottero;

  2. b) brevetto di specialista di elicottero.

  3. b-bis) brevetto di pilota di aereo;

  4. b-ter) brevetto di specialista di aereo;

4. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono inoltre stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonche' le conseguenti annotazioni sui titoli.

Art. 14 Procedure concorsuali

1. Per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono banditi concorsi pubblici per il conseguimento della idoneita' all'assunzione che dara' titolo alle nomine secondo l'ordine della graduatoria.

2. I concorsi sono banditi per i posti che si prevede si renderanno disponibili nel triennio successivo alla data del bando.

3. Le graduatorie per l'accesso alle diverse carriere rimangono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di approvazione delle stessa.

4. Per ciascuno dei tre anni sono conferiti ai candidati idonei, che tuttora conservino i requisiti fisici, anche i posti resisi effettivamente disponibili alla data del decreto di nomina.

5. Entro il 31 dicembre del secondo anno di validita' delle graduatorie, ovvero anticipatamente, in caso di esaurimento delle stesse, possono essere banditi i concorsi pubblici per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nel triennio successivo.

6. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, e 5 si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' espletati, ovvero gia' banditi per tutti i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, l'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, puo' conferire, in qualsiasi momento, al verificarsi della vacanza, i posti disponibiliagli idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

8. Le nomine hanno decorrenza giuridica dalla data del relativo decreto ed economica dalla data di effettivi assunzione del servizio.

9. I posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori anche in pendenza dell'espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore.

10. Per esigenze di servizio delle sedi di assegnazione l'amministrazione puo' stabilire che il personale assunto non puo' essre tasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormante rappresentative, sono stabilite le modalita' di espletamento dei concorsi di assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti speciali richiesti per la partecipazione nonche' le materie oggetto delle prove di esame.

Art. 21 Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio

1. Le assunzioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 455, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308, cosi' come estesa ai vigili del fuoco dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.

2. Il soprannumero e' imputato ai posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.

3. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno.

Art. 23 Accertamenti sanitari di natura specialistica

1. In relazione a particolari situazioni che richiedono accertamenti sanitari di natura specialistica, si puo' far ricorso a medici specialisti in discipline scientifiche diverse, estranei all'amministrazione.

2. I compensi per i membri delle commissioni cui partecipano i medici di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.