Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, assume la denominazione di Istituto nazionale di studi verdiani.
2. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123, ed ha sede in Parma.
3. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale. In particolare:
a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attivita' e alla vita di Giuseppe Verdi, nonche' delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti al filone culturale verdiano;
b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, sui precedenti e gli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;
c) sviluppa attivita' di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;
d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operativita' specialistica d'intesa, se del caso, con altri enti che abbiano competenza in materia di formazione professionale;
e) presta consulenza scientifica e collaborazione ad istituti culturali italiani e stranieri.
Art. 2
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Sono organi consultivi il comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6, e il comitato scientifico, di cui all'articolo 7.
Art. 3
1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie nell'ambito di una terna di note personalita' di cultura, designate dal comitato di settore per gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
2. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed e' organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione. Presiede il consiglio stesso.
Art. 4
1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da:
a) il presidente dell'Istituto;
b) il sindaco di Parma o un suo delegato;
c) il sindaco di Busseto o un suo delegato;
d) il presidente della provincia di Parma o un suo delegato;
e) il presidente della regione Emilia-Romagna o un suo delegato;
f) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
g) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
h) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
i) il rettore dell'Universita' di Parma;
l) un rappresentante della famiglia Carrara Verdi;
m) un rappresentante del comitato degli amici dell'Istituto;
n) il presidente del Conservatorio di musica di Parma.
2. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dura in carica cinque anni.
3. E' responsabile della programmazione annuale, triennale e generale dell'Istituto in conformita', per la parte scientifica, al programma presentato del comitato scientifico, di cui all'articolo 7, e sentito il parere del comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6.
4. Il consiglio, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza fra i propri membri il vice presidente dell'Istituto.
5. Il consiglio delibera su:
a) la nomina del direttore dell'Istituto, di cui all'articolo 8;
b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
c) gli atti che importino conseguenze sul patrimonio dell'ente;
d) il promuovere giudizi o resistervi, in ogni sede, ivi inclusi i giudizi arbitrali; le transazioni e l'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
e) i limiti di spesa entro i quali il presidente puo' procedere con propria ordinanza;
f) il regolamento organico e dei servizi dell'Istituto e le sue modifiche, in conformita' alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.
6. Il consiglio e' convocato almeno due volte l'anno, quando il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei componenti lo richieda.
Art. 5
1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali; e' composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, indicato dal Ministero del tesoro e due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. I membri del collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
3. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Istituto; esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'ente; controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti; vigila sulla regolarita' della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese; effettua verifiche inventariali e di cassa.
4. I membri del collegio possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.
5. Agli stessi spetta un compenso da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 6
1. Il comitato degli amici dell'Istituto e' composto da membri nazionali e stranieri e dal presidente dell'Istituto, che lo presiede.
2. Sono nominati membri del comitato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, i cultori di studi verdiani e i rappresentanti di enti, oppure singoli privati, che operino in modo continuativo a favore dell'Istituto e contribuiscano finanziariamente o in altro modo significativo alla sia attivita'.
3. Il comitato esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 3, e collabora con il consiglio di amministrazione per la migliore attuazione dei programmi dell'Istituto.
4. Il comitato delibera un proprio regolamento in armonia con lo statuto e con il regolamento dell'Istituto, di cui all'articolo 10.
Art. 7
1. Il comitato scientifico e' composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti, italiani e stranieri, in scienze musicologiche con particolare competenza nel settore degli studi verdiani.
2. Il comitato e' nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto e dura in carica fino alla scadenza del consiglio che lo ha nominato.
Art. 8
1. Il direttore dell'Istituto, di comprovata competenza in scienze musicologiche con specifico riguardo al settore degli studi verdiani, e' nominato dal consiglio di amministrazione, che determina la durata dell'incarico e il trattamento economico.
2. Il direttore ha la sovrintendenza generale dei servizi dell'Istituto e ne dirige le attivita', in esecuzione dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali compiti e' coadiuvato dal segretario generale.
3. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e assicura il collegamento fra il consiglio stesso e il comitato scientifico.
Art. 9
1. L'organico dell'Istituto e' costituito da:
a) il segretario generale, della nona qualifica funzionale;
b) la segreteria tecnica, composta da un bibliotecario, due aiuti bibliotecari documentaristi, due coadiutori. Le qualifiche funzionali sono definite dal regolamento organico;
c) la segreteria amministrativa, composta da tre impiegati dell'ex carriera di concetto di cui due della sesta e uno della settima qualifica funzionale, un impiegato dell'ex carriera esecutiva della quinta qualifica funzionale, due impiegati dell'ex carriera ausiliaria di cui uno della quarta e uno della terza qualifica funzionale.
2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto e' quello del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 10
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione predispone uno schema di statuto e uno schema di regolamento, entrambi da approvarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
Art. 11
1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede mediante contributi dello Stato, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, di enti pubblici e privati.