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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)

Testo vigente

Capo I. Disposizioni di carattere finanziario

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

1. Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 130.746 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1990 resta fissato, in termini di competenza, in lire 259.398 miliardi per l'anno finanziario 1990.

2. Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 143.275 miliardi ed in lire 132.693 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 248.218 miliardi ed in lire 224.099 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 113.700 miliardi ed in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 218.643 miliardi ed in lire 182.506 miliardi.

Art. 2

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, e' destinato, in misura non inferiore al 75 per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1.1

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1990-1992, restano determinati per l'anno 1990 in lire 20.553,164 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 7.286,376 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1990 e triennale 1990-1992, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1990, in lire 1.147 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1990, 1991, e 1992, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1990, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, peraltro, gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'universita', degli enti locali, della ricerca e della sanita' - e' integrata di lire 3.500 miliardi dall'anno 1990 e di ulteriori lire 1.500 miliardi dall'anno 1991. Tale somma, comprensiva delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, e' iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.1

10. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi, ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 13, comma terzo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Capo II. Disposizioni in materia di entrate

Art. 3

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono valutate, rispettivamente, in lire 2.600 miliardi, lire 3.600 miliardi e lire 3.700 miliardi.

2. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli e di imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi ed in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, e' prorogato al 31 dicembre 1990.2

Capo III. Disposizioni per il settore dei trasporti

Art. 4

1. Per l'anno 1990, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.201 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.201 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1990, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi' determinato:

  1. a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1989, lire 2.360 miliardi;

  2. b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1990 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programa poliennale di investimenti, di cui al decreto ministeriale n. 48T-bis del 5 marzo 1987, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

  3. c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 658,4 miliardi.

4. Per l'anno 1990, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

Capo IV. Disposizioni in materia di previdenza

Art. 5

1. L'importo dei trasferimenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1990 in lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.206 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 18.431 miliardi per l'anno 1990 ed e' assegnata per lire 13.789 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 944 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 976 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.655 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 64 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, e' fissato per l'anno 1990 in lire 47.000 miliardi, comprensivi delle somme occorrenti per assicurare l'aumento dell'indennita' di disoccupazione. Le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.

3. Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei 6 tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1990, e' maggiorato dei 6 dodicesimi sia del saldo dei contributi sanitari dell'anno precedente, sia dell'avanzo della gestione tubercolosi e sia dell'adeguamento del 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1990, sempre che tali versamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

Capo V. Disposizioni diverse

Art. 6

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1990.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI