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Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› dicembre 1981, n. 692, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2. - 1. L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria.
    2. Le formalita' di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonche' di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
    3. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4›, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.
    4. Per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
    5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.
    6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono state eseguite.
    7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro";

  2. b) all'articolo 3 le parole: "dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5".

2. All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, la cifra percentuale e' sostituita dalla seguente: "L. 0,75 per cento".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla stessa data.

Art. 2

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma trentasettesimo il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto.";

  2. b) il comma quarantatreesimo e' sostituito dal seguente:
    "Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.";

  3. c) al comma quarantaquattresimo il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.";

  4. d) al comma quarantacinquesimo la parola: "bimestre" e' sostituita dalla parola: "quadrimestre";

  5. e) al comma quarantasettesimo le parole: "lire 1.500" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000".

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente legge, gli elenchi di cui al comma quarantaquattresimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, sono utilizzabili a condizione che ne risulti inequivocabilmente la data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore, quand'anche gli stessi non siano stati regolarmente compilati o siano stati spediti oltre il termine stabilito. Non si fa luogo al rimborso delle tasse automobilistiche pagate per i veicoli compresi negli stessi elenchi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' per l'integrazione degli elenchi di cui al comma quarantacinquesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli venduti o radiati.

Art. 3

1. Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio dovute sino al 31 dicembre 1989 quando l'importo da recuperare non supera lire 20 mila annuali, nonche' dell'imposta straordinaria una tantum di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346. Per detti tributi non si procede altresi' al recupero delle sanzioni e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme recuperate.

Art. 4

1. I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'articolo 3, da effettuarsi o in conseguenza delle modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, apportate dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, o per duplicazioni di pagamento o per pagamenti eseguiti in misura superiore a quella dovuta, sono disposti dalle intendenze di finanza sulla base delle originali ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione di annotamento di restituzione prevista dalla normale 158 in data 24 dicembre 1908 dell'Amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio.

2. A titolo di rimborso delle spese relative alla riscossione e gestione della suddetta imposta straordinaria compete all'Automobile club d'Italia, in via forfettaria, la somma di lire 500 milioni. A tale rimborso si provvede, con decreto del Ministro delle finanze, secondo le modalita' previste per l'erogazione all'Automobile club d'Italia del compenso per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, di cui alla convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia medesimo in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. All'onere derivante, per l'anno 1990, dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1.

Art. 6

1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nei seguenti casi, da registrare agli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli ed autoscafi, alle seguenti condizioni:

  1. a) passaggi di proprieta' non registrati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca alternativamente:

    1. 1) atto di vendita o, in mancanza, foglio di assunzione di responsabilita' rilasciato dall'acquirente;

    2. 2) sentenza dell'autorita' giudiziaria;

  2. b) furti o sottrazione di veicoli per appropriazione indebita non comunicati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario fornisca la prova dell'avvenuta denuncia alla compagnia assicuratrice ovvero agli organi di pubblica sicurezza;

  3. c) cancellazioni non richieste agli uffici indicati entro il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca la prescritta istanza corredata, in caso di mancato possesso delle targhe e dei documenti di circolazione, della relativa denuncia agli organi di pubblica sicurezza;

  4. d) veicoli ed autoscafi per i quali sia stata rilasciata alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi la procura a vendere, o che siano stati ceduti alle stesse e rimasti in giacenza a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca dichiarazione autenticata del responsabile dell'impresa;

  5. e) esportazione di veicoli non comunicata agli uffici indicati, a condizione che l'intestatario produca attestazione dell'autorita' estera o italiana all'estero da cui risulti che il veicolo e' stato reimmatricolato nello Stato di avvenuta esportazione.

2. Le richieste di annotazione riguardanti i casi indicati nel comma 1 devono essere presentate al competente ufficio, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, con modalita' e termini definiti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Non si da' luogo al rimborso di somme comunque versate.

4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dagli atti di trasferimento della proprieta' formati anteriormente alla data del 31 dicembre 1989 e relativi a veicoli assoggettati a radiazione di ufficio ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, a condizione che i predetti atti di trasferimento della proprieta', ove non ancora prodotti al pubblico registro automobilistico, siano a questo presentati, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, senza applicazione delle soprattasse e degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo dovuto. Le soprattasse non si applicano neppure per i tributi corrisposti oltre i termini stabiliti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia e' istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici.

2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalita', il certificato di proprieta' attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici e' condizione per l'espletamento delle formalita' richieste successivamente alla sua emissione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure. E' comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attivita' affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico.

4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dalla procura della Repubblica territorialmente competente.

5. Le richieste di formalita' presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili.

6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o piu' veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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