Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia
Testo vigente
Art. 11 Rapporti informativi
1. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 66. - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza). 1.
Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8), 9), del primo comma dell'articolo 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e' compilato:
a) per il primo dirigente, dal dirigente superiore o dirigente generale dal quale direttamente dipende oppure, nella ipotesi che non dipenda da un dirigente con tali qualifiche, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l'ufficio di appartenenza; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente del quale direttamente dipendono, o in mancanza, dal capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi alle dirette dipendenze di altro ufficio periferico, il rapporto informativo e' compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tal ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il rapporto informativo e' compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale compentente. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale;
d) per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia il giudizio e' espresso dal direttore dello stesso Istituto;
e) per il personale del ruolo assistenti e agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende.
Il giudizio complessivo e' espresso dal dirigente preposto all'ufficio di appartenenza, o in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea diretta, l'ufficio l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente".
Art. 12 Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria
1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271".
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
Art. 14 Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile
1. All'articolo 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, le parole: "in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121", sono sostituite dalle seguenti: "in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
2. All'articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 aprile 1982, n. 336, sono abrogate le parole da "con la stessa decorrenza" sino alla fine.
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990 N. 407
Art. 16 Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre
1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,. 1092.
Art. 17 Estensione al personale delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato delle disposizioni previste per il personale proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si estendono al personale di cui all'articolo 20 della medesima legge.
Art. 18 Indennita' per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali
1. In occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le societa' concessionarie di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennita' di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, e successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme di cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile nelle misure attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere ripartite fra il personale della polizia di Stato che svolge i servizi di polizia stradale in ambito autostradale.
3. I criteri e le modalita' per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2 il cui importo giornaliero non potra', comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite sara' devoluta al Fondo per il personale della polizia di Stato.
Art. 19 Decorrenza della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 si applica anche al personale cessato dal servizio nel periodo tra il 25 giugno 1982 e il 21 dicembre 1987 compreso ed al coniuge superstite con diritto a pensione di reversibilita'.
Art. 20 Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 l'espressione "sei scatti di stipendio" va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Art. 21 Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804".
Art. 22 Attribuzione del IX livello retributivo
1. A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:
a) dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;
b) dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;
c) dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000.
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'articolo 3 del predetto decreto l'ordinale: "VIII-bis" e' sostituito dal seguente:
"IX".234
Art. 23 Mantenimento del trattamento economico piu' favorevole
1. Il personale della Polizia di Stato che ai sensi della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e' stato inquadrato in uno dei ruoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 30 aprile 1987, n. 240, ovvero abbia superato i concorsi straordinari per titoli di servizio previsti nella stessa legge per il passaggio a qualifica o ruolo superiore, conserva, se piu' favorevole, il trattamento economico stipendiale in godimento al momento della registrazione del provvedimento formale di inquadramento.
2. L'eventuale differenza di trattamento economico di cui al comma 1 viene convertita in assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile.
3. L'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificato dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 1981, n. 432 come integrato dall'articolo 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 si intende riferito anche ai casi di inquadramento che comportino passaggio a livello retributivo superiore.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano nei confronti delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile transitate nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.
5. L'articolo 2, comma 11, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' sostituito dal seguente:
"11. Detti scatti sono attribuiti, con la decorrenza 1 novembre 1986, previo riassorbimento degli scatti di cui ai commi 5 e 7 nonche' degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e non sono riassorbibili nei casi di promozione o inquadramento che comporti passaggio a livello retributivo superiore".
Art. 24 Personale della Banda musicale della Polizia dello Stato
1. Fermo restando quanto previsto dalle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, al personale della Banda musicale della Polizia dello Stato, appartenente alla III parte A e B, alla II parte A e B ed alla I parte B compete l'indennita' mensile pensionabile nella misura prevista rispettivamente per il perito tecnico principale e per il perito tecnico capo al maturare delle anzianita' previste dalla tabella G per il conseguimento del trattamento stipendiale dei livelli retributivi VI-bis e VII.
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990 N. 407
Art. 26 Tabella di equiparazione del personale di volo della Polizia dello Stato a quello delle forze armate
1. La Tabella II di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate, allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 27 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.272.526.809.000 per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, e in lire 1.513.056.459.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede quanto a lire 1.266 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1990, e quanto a lire 1.504 miliardi mediante riduzione dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi; al restante onere di lire 6.526.809.000 per il 1990 mediante riduzione per lire 5.156.289.000 del capitolo 2583 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 97.750.000 del capitolo 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 83.780.000 del capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 28.028.000 del capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 15.570.000 del capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per lire 1 miliardo del capitolo 1102 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 145.392.000 del capitolo 1020 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto al restante onere di lire 9.056.459.000 per il 1991 si provvede mediante riduzione per lire 3.015.893.000 del capitolo 2627 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 1 miliardo del capitolo 2634 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.536.000.000 del capitolo 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 186.400.000 del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 200.000.000 per ognuno dei capitoli 3108, 3105, e 3106 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 378.780.000 del capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lire 61.340.000 del capitolo 4049 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 477.046.000 del capitolo 1020 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 801.000.000 del capitolo 1102 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 28 Salvaguardia degli effetti del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127
1. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127 ove non convertito in legge.
Art. 29 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI