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Nuova disciplina per l'inquadramento del personale gia' dipendente dall'Ente zolfi italiani

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale gia' dipendente dall'Ente zolfi italiani, inquadrato nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 411, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, puo' chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi effettivamente prestati presso l'ente di provenienza in carriere e qualifiche equiparate a quelle statali, agli effetti dell'applicazione, con le stesse decorrenze giuridiche ed economiche, della citata legge n. 312 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

1. Al personale di cui all'articolo 1, previo accertamento del servizio prestato presso l'ente di provenienza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano, relativamente all'inquadramento nelle qualifiche funzionali, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con riferimento alla data di messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani.

Art. 3

1. Agli effetti dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, si tiene conto, per quanto compatibile con l'osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, delle sole equiparazioni e delle anzianita' previste nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1981, emanato in applicazione dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 275 milioni per il 1991 ed in lire 21 milioni a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI