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Riordinamento degli Archivi notarili e del relativo personale

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1014, n. 1326;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente le norme complementari per l'attuazione del suddetto ordinamento;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Gli archivi notarili distrettuali aventi sede in Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Catania e Cagliari sono costituiti in archivi notarili regionali.

2. La circoscrizione degli archivi notarili regionali e' determinata dalla tabella, allegato A, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 3

1. Presso ogni archivio deve tenersi un registro nel quale sono annotate giornalmente tutte le richieste di operazioni anche se non importino pagamento di diritti.

2. Detto registro, su modello da predisporsi dal Ministero di grazia, e giustizia, e' tenuto con le modalita' stabilite per i repertori, in quanto siano applicabili, ed e' vidimato, prima dell'uso dal procuratore del Re, o dal pretore qualora trattisi di archivio mandamentale o comunale.

Art. 4

1. I ruoli del personale degli archivi notarili sono determinati dall'annessa tabella, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

2. Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli archivi e' stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e puo' essere modificato ogni qualvolta le esigenze del servizio lo richiedano.

3. COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 10 OTTOBRE 1941, N. 1273, COME MODIFICATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723.

4. La direzione degli archivi notarili regionali ai quali non e' assegnato un conservatore superiore ovvero un conservatore capo e' affidata, mediante conferimento dell'incarico delle funzioni superiori, a primi conservatori oppure a conservatori di prima classe, che abbiano dato prova di distinta capacita' e di operosita' e di spiccate attitudini alle funzioni direttive.

5. Alla direzione degli archivi notarili distrettuali sono di regola preposti funzionari di gruppo A di grado inferiore al sesto ma possono essere assegnati, qualora la minore importanza dell'ufficio lo consenta, anche funzionari di gruppo C.

6. COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 10 OTTOBRE 1941, N. 1273, COME MODIFICATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723.

Art. 5

1. Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili degli archivi notarili presso l'Amministrazione centrale possono essere comandati al Ministero di grazia e giustizia non oltre otto impiegati appartenenti al ruolo del personale degli archivi notarili, dei quali non piu' di due di gruppo A e non piu' di due di gruppo B.

Art. 6

1. Salvo che non sia altrimenti stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, sono estese al personale degli archivi notarili, in quanto siano applicabili, le disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili e sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7

1. Possono partecipare ai concorsi per l'ammissione nel ruolo del personale degli archivi notarili coloro che, alla data del decreto che li bandisce, abbiano compiuto l'eta' di 18 anni e non superato quella di 30.

2. Questo ultimo limite e' elevato a 35 anni per l'ammissione nel gruppo A dello stesso ruolo.

Art. 8

1. La prova orale di paleografia, diplomatica ed archivistica richiesta nell'esame di concorso per l'ammissione al ruolo di gruppo A, verte sul programma indicato al n. 1 della tabella allegato C, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per grazia e la giustizia.

Art. 9

1. Il comma secondo dell'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072, e' sostituito dal seguente:
« Sono ammessi all'esame di merito gli impiegati dei gradi 9°, 10° e 11°, e a quello di idoneita' gli impiegati dei gradi 9°e 10°, i quali alla data del decreto che indice gli esami abbiano compiuto rispettivamente sei ed otto anni di effettive servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti ».

Art. 10

1. L'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072, e' sostituito dal seguente:
« L'esame del concorso per merito distinto per la promozione al grado 8° del gruppo A consta delle seguenti prove scritte:
a) trattazione di un tema di diritto civile;
b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato con speciale riferimento alle formalita' degli atti notarili;
c) trattazione di un tema pratico sull'ordinamento degli archivi notarili;
d) trascrizione ed illustrazione di un documento latino scritto in Italia dal secolo XIV al XVI.
L'esame di concorso per idoneita' consta delle prove scritte di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente.
Le prove orali hanno per oggetto:
a) il diritto civile;
b) il diritto commerciale;
e) l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
d) le tasse sugli affari;
e) la paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 2 della tabella allegato C al presente decreto;
f) le leggi ed i regolamenti sulla contabilita' ed amministrazione del patrimonio dello Stato ».