Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi d'infortuni in servizio
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 333;
Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;
Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276;
Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 48, n. 2, del citato R. decreto 17 agosto 1935 XIII, n. 1765;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private in seno alla Corporazione del credito e della previdenza;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Sono compresi nell'assicurazione obbligatori a contro gli infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli agenti con obbligazione personale anche provvisoria, come pure i fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri.
2. E' compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o in servizio armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi per disposizione dell'Amministrazione.
3. L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato, sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi postali e delle telecomunicazioni e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi - mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.
4. E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che ai momento dell'infortunio e' addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate.
Art. 2
1. L'Amministrazione postale-telegrafica corrisponde direttamente con i fondi del proprio bilancio agli aventi diritto e prestazioni di cui all'art. 21 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765; essa puo' tuttavia affidare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, ovvero all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e con le modalita' da stabilirsi in apposita convenzione, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilita' permanente agli infortunati e di quelle a favore dei superstiti, liquidate in base al succitato Regio decreto, versando, all'uopo, ai predetti Istituti i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle che saranno concordate e restando esonerata da qualsiasi obbligo verso i titolari delle rendite stesse.
2. Resta salva la competenza dell'Amministrazione di procedere alla revisione delle rendite per inabilita' permanente, a norma dell'art. 25 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, osservandosi anche per la risoluzione delle relative controversie le norme dell'art. 16 del presente decreto.
3. Quando infine al personale dipendente, cessato dal servizio a causa d'infortunio sul lavoro, spetti, oltre la rendita di cui al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, anche la pensione privilegiata, quest'ultima e' diminuita dell'importo della rendita base, ferme restando peraltro le norme stabilite dall'art. 14 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Art. 3
1. Gli impiegati, gli agenti e gli operai, nel disimpegno delle mansioni loro affidate debbono, a garanzia della propria integrita' personale, usare la massima diligenza, servirsi dei mezzi materiali di protezione ed attenersi alle speciali norme dettate per prevenire gli infortuni.
2. L'inosservanza di tali misure preventive e' punita disciplinarmente, fermo restando per gli infortunati il diritto alle prestazioni di cui all'art. 21 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
3. I dirigenti, i sorveglianti dei lavori che tollerano che i propri dipendenti non adottino le precauzioni prescritte ne sono responsabili disciplinarmente.
Art. 4
1. L'impiegato, l'agente e l'operaio che subisce un infortunio ha l'obbligo, qualunque sia la natura e le conseguenze delle lesioni riportate, di farne subito per iscritto dettagliata denunzia al superiore immediato.
2. Nel caso che l'infortunato sia nell'impossibilita' di soddisfare a tale obbligo, puo' delegare a compierlo persona di sua fiducia.
3. Qualora l'infortunato per la gravita' delle lesioni riportate non possa fare la denunzia, questa e' sostituita da un rapporto del dirigente i lavori, o del superiore immediato, nel quale viene fatta menzione dell'impedimento.
4. La denunzia deve indicare:
a) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;
b) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si e' verificato, indicando se vi ha concorso colpa o negligenza altrui;
c) il nome e cognome, la paternita', l'eta', la residenza e la occupazione abituale della persona rimasta lesa;
d) la descrizione delle lesioni riportate e dei disturbi subiettivi risentiti;
e) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Art. 5
1. Ricevuta la denunzia il superiore immediato controlla la esattezza dei fatti messi in rielievo dall'infortunato e, nel riferire subito alla Direzione da cui dipende, da' atto degli accerta menti compiuti.
2. Quando l'interessato omette per qualsiasi ragione la denunzia, il superiore che venga altrimenti a conoscenza di un infortunio, o logicamente debba presumerlo per circostanze inerenti al servizio e all'orario, e' tenuto ad accertarsi immediatamente che il fatto sussista, a compiere gli accertamenti da cui risultino le circostanze che la denunzia avrebbe dovuto indicare ed a comunicare l'esito entro 24 ore alla Direzione, salvo, s'intende, e impregiudicato il disposto di cui all'art. 20 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Art. 6
1. Chi dirige e sorveglia il lavoro nel momento in cui l'infortunio e' avvenuto ha l'obbligo, entro il termine di due giorni, di denunciare alla locale Autorita' di pubblica sicurezza, che ne rilascia ricevuta, l'infortunio stesso quando abbia avuto per conseguenza la morte o la incapacita' al lavoro per piu' di tre giorni.
2. La denunzia, redatta come nell'art. 4, deve anche indicare lo stato della persona rimasta lesa, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito definitivo, desumendo tali notizie dal primo certificato medico.
3. Quando i dirigenti e i sorveglianti il lavoro siano tardivamente venuti a conoscenza dell'infortunio, il termine decorre dal giorno in cui ebbero notizia del fatto.
4. Qualora la inabilita' prognosticata guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, decorre da questo il termine per la denunzia all'Autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 7
1. Le Direzioni, ricevuto il rapporto degli uffici dipendenti, esaminano con la massima cura ogni circostanza di fatto, compiono quei maggiori accertamenti che ritengono utili e, non oltre il terzo giorno, ne riferiscono al Ministero, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilita'.
2. Alla relazione le Direzioni devono unire:
a) la denunzia redatta dall'infortunato;
b) il rapporto del superiore immediato;
c) le deposizioni testimoniali;
d) i documenti dai quali risultino gli accertamenti compiuti;
e) la ricevuta di eseguita denunzia all'Autorita' di pubblica sicurezza;
f) il primo certificato medico.
3. Nel caso d'infortunio che abbia prodotto la morte o pel quale sia preveduto il pericolo di morte e in quelli in cui le lesioni siano tali da doversi prevedere una incapacita' al lavoro superiore ai 30 giorni, le Direzioni, nell'attesa di compiere le pratiche prescritte, riferiscono al Ministero per telegrafo sommariamente il fatto entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Art. 8
1. L'impiegato, l'agente, l'operaio, appena infortunato, deve, in ogni caso, cessare dal lavoro ed eseguire, se possibile, una medicazione antisettica, ed essere inviato od accompagnato in luogo di soccorso.
2. I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della localita' in cui avviene l'infortunio.
3. Gli infortunati che abbiano lavorato isolatamente, quando non siano stati ricoverati in luogo di cura, hanno l'obbligo di richiedere, a spese dell'Amministrazione, la visita del primo medico disponibile facendogli attestare nel referto oltre i il giorno anche l'ora in cui la visita stessa e' avvenuta.
Art. 9
1. Il sanitario che esegue i primi accertamenti e presta le prime cure, rilascia un certificato dal quale debbono fra l'altro risultare le notizie di cui e' cenno nell'art. 6 del presente decreto, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgere.
2. L'infortunato, quando non siasi disposto diversamente, e' visitato e curato da un medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le norme stabilite in apposita convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto stesso.
3. Quando residui inabilita' permanente, il predetto Istituto deve anche dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, se l'infortunato conservi l'idoneita' fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto del gruppo e della categoria cui appartiene.
Art. 10
1. Il direttore generale decide se possa essere adibito ad altre mansioni l'agente che conservi la idoneita' generica a compiere il servizio del personale subalterno, ma manchi della idoneita' specifica per compiere le mansioni che disimpegnava prima dell'infortunio.
Art. 11
1. Ferme restando per i salariati le disposizioni di cui all'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, e ferme altresi' restando, le disposizioni dell'art. 2 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, e', per l'altro personale, effettuata la liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea in base alla media giornaliera dei guadagni, al netto delle sole ritenute erariali, percepiti dall'infortunato negli ultimi quindici giorni lavorativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni di assenza per malattia e congedo, ma inclusi quelli di riposo.
2. La liquidazione della rendita per inabilita' permanente e' fatta in base al guadagno, pure al netto delle sole ritenute erariali, percepito nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un minimo di lire 135.000 ad un massimo di lire 300.000.
3. Quando pero' l'infortunato abbia prestato la sua opera per un periodo inferiore a dodici mesi, il guadagno annuo base si valuta uguale a trecento volte il guadagno medio giornaliero e sempre entro i limiti sopra indicati.
4. Il compenso per lavoro straordinario e' computato nei suddetti guadagni quando sia stato percepito non saltuariamente negli ultimi quindi giorni precedenti l'infortunio in caso di inabilita' temporanea e negli ultimi dodici mesi in caso di inabilita' permanente.