diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 365 del 15/01/1981 (Rv. 410830 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA SEDE LEGALE - NELLA SEDE EFFETTIVA - EQUIPARAZIONE - LIMITI - ELEZIONE DI DOMICILIO E DOMICILIO FISCALE.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410830-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA SEDE LEGALE - NELLA SEDE EFFETTIVA - EQUIPARAZIONE - LIMITI - ELEZIONE DI DOMICILIO E DOMICILIO FISCALE.*

Le notificazioni alle persone giuridiche-poiche l'art 46 cod civ equipara, ai fini della tutela dei terzi, la Sede legale delle medesime a quella effettiva-possono eseguirsi indifferentemente nell'una e nell'altra, salvi i casi di elezione di domicilio e, vertendosi in materia tributaria, di indicazione di un diverso domicilio fiscale. (V 2166/80, mass n 405827; (V 1804/79, mass n 398168; (V 4135/74, mass n 372768; (V 2585/74, mass n 371018).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)