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Sez. 1, Sentenza n. 2166 del 03/04/1980 (Rv. 405827 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA SEDE EFFETTIVA ANZICHE NELLA SEDE LEGALE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1980-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405827-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA SEDE EFFETTIVA ANZICHE NELLA SEDE LEGALE - VALIDITA.*

La disposizione contenuta nel capoverso dell'art 46 cod civ, secondo cui qualora la Sede legale della persona giuridica e diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come Sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini della disciplina delle notificazioni, contenuta nell'art 145 cod proc civ: e pertanto valida la notificazione eseguita alla Sede effettiva di una societa avente personalita giuridica, anziche nella Sede legale. (Conf 4135/74, mass n 372768; (Conf 2585/74, mass n 371018; (Conf 355/70, mass n 345273; (Conf 3967/69, mass n 344405).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)