Sez. 3, Sentenza n. 4135 del 09/12/1974 (Rv. 372768 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - PRESSO LA SEDE REALE ANZICHE PRESSO QUELLA DICHIARATA NEL PUBBLICO REGISTRO - VALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - PRESSO LA SEDE REALE ANZICHE PRESSO QUELLA DICHIARATA NEL PUBBLICO REGISTRO - VALIDITA.*
Avendo l'art 46 cod civ equiparato la Sede effettiva della persona giuridica a quella legale, agli effetti della tutela dei terzi e valida la notificazione della citazione eseguita presso la Sede reale dell' ente, anziche presso quella dichiarata nel pubblico registro. (Conf 355'70, mass n 345273).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)