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Sez. L, Sentenza n. 366 del 17/01/1983 (Rv. 425178 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA ALLA SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETÀ - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425178-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA ALLA SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETÀ - VALIDITÀ.*

La disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 46 cod. civ., secondo cui qualora la Sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come Sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini della disciplina delle notificazioni, contenuta nell'art. 145 cod. proc. civ.: è pertanto valida la notificazione eseguita alla Sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché nella Sede legale. (V 365/81, mass n 410830; (Conf 2166/80, mass n 405827; (Conf 4135/74, mass n 372768; (Conf 2585/74, mass n 371018; (Conf 355/70, mass n 345273; (Conf 3967/69, mass n 344405).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)