Sez. L, Sentenza n. 4025 del 25/02/2005 (Rv. 580992 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Identificazione delle nuove tipologie di fattispecie a mezzo di accordo interconfederale - Ammissibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'identificazione delle nuove fattispecie in cui è consentita, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, l'assunzione dei lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine può essere effettuata non soltanto dal contratto collettivo applicabile al rapporto, ma anche da un accordo interconfederale (nel caso di specie, l'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988), qualora, sotto il profilo soggettivo, i soggetti stipulanti possano ritenersi validamente rappresentativi, al pari dei "sindacati locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale", previsti dall'art. 23 e, sotto il profilo oggettivo, qualora sia assicurata la considerazione delle particolari esigenze di un settore determinato con condizioni di lavoro prevalentemente omogenee, seppur non in riferimento ad una determinata tipologia produttiva ma ad un determinato ambito territoriale.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)