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Sez. 2, Sentenza n. 3162 del 10/07/1996 Cc. (dep. 30/10/1996) Rv. 206270 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Mancata trasmissione degli elementi favorevoli alla persona sottoposta ad indagini - Conseguenze - Inefficacia della misura - Esclusione - Nullità generale di tipo intermedio - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206270-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento

La mancata trasmissione al tribunale del riesame degli "elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini", prescritta dal quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., non determina la perdita di efficacia della misura cautelare, in quanto il successivo decimo comma limita tale conseguenza esclusivamente alla mancata trasmissione degli elementi su cui si è fondata la richiesta del pubblico ministero (art. 291, primo comma, cod. proc. pen.); tuttavia, poiché dalla predetta omissione discende un'evidente lesione del diritto di difesa, ne consegue una nullità che, non rientrando tra quelle assolute, è comunque soggetta alla disciplina delle nullità generali di tipo intermedio. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva deciso nonostante la mancata trasmissione del verbale dell'interrogatorio reso al giudice per le indagini preliminari dalla persona sottoposta alla misura cautelare)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)