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Sez. 1, Sentenza n. 6335 del 06/12/1995 Cc. (dep. 01/02/1996) Rv. 203748 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Inefficacia della misura per omessa trasmissione degli atti nel termine - Atti investigativi assunti successivamente all'avviso del presidente del Tribunale - Obbligo di trasmissione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203748-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere

La sanzione di inefficacia del provvedimento coercitivo a causa dell'omessa trasmissione degli atti - ivi compresi quelli sopravvenuti a favore dell'indagato - da parte dell'autorità giudiziaria precedente oltre il quinto giorno dall'avviso del presidente del tribunale, non può non avere ad oggetto che le sole attività investigative espletate prima della scadenza del termine perentorio fissato dall'art. 309, quinto comma, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 16 legge 8 agosto 1995, n. 332; ne consegue che il comportamento omissivo del pubblico ministero per gli atti assunti successivamente - cui comunque il difensore può sopperire presentando direttamente al giudice anche nel corso dell'udienza, ai sensi dei novellati artt. 309, nono comma, cod. proc. pen. e 38 disp. att. cod. proc. pen., elementi documentali favorevoli all'indagato e rilevanti ai fini della decisione - non determina la perdita di efficacia della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 38, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 38, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)