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Sez. L, Sentenza n. 14503 del 23/12/1999 (Rv. 532497 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Giustificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo - Estremi - Identificazione con il concetto di forza maggiore - Esclusione - Esigenza di recarsi dal proprio medico curante per una visita - Giustificato motivo - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532497-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA

Il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità a visita di controllo - che esclude la decadenza dal trattamento economico di malattia, di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - pur non identificandosi con il concetto di forza maggiore, presuppone tuttavia un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile e si configura solo in presenza di un ragionevole impedimento. Ne consegue che quando il lavoratore si sia allontanato dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita presso il proprio medico curante, perché tale motivo di assenza dal proprio domicilio possa considerarsi giustificato (agli effetti della normativa dianzi indicata) occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che la visita medica fosse indifferibile sia che le modalità prescelte dal lavoratore per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)