Sez. L, Sentenza n. 12575 del 12/12/1997 (Rv. 510879 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Assenza del lavoratore alla visita di controllo allo scopo di farsi praticare un'iniezione - Giustificato motivo - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA
In relazione all'assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, il giustificato motivo che esclude la decadenza dal trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5 comma quattordicesimo D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni in legge n. 638 del 1983, può anche consistere nell'allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione allo scopo di farsi praticare un'iniezione, purché risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che il trattamento terapeutico fosse indifferibile, sia che le modalità prescelte dal lavoratore per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)