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Sez. L, Sentenza n. 16996 del 29/11/2002 (Rv. 558841 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visita domiciliare di controllo - Obbligo di reperibilità nelle fasce orarie - Assenza del lavoratore assicurato - Giustificato motivo di assenza - Rilevanza - Condizioni - Stato di necessità o di forza maggiore - Carattere necessario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558841-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente nello stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza n. 78 del 1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile - la cui dimostrazione spetta al lavoratore - quale quella di far constatare la eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa dell'attività lavorativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di seconde cure che aveva negato al lavoratore la prova testimoniale dallo stesso articolata al fine di dimostrare che si era recato nelle fasce orarie di reperibilità dal proprio medico di fiducia, che riceveva solo in tali fasce orarie, per far accertare se fosse consigliabile la ripresa dell'attività.)

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)