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Sez. L, Sentenza n. 15766 del 09/11/2002 (Rv. 558373 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Di malattia - Visite di controllo - Dovere di cooperazione - Reperibilità - Allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio - Comunicazione all'organo di controllo - Accertamenti e valutazioni relativi - Giudice di merito - Devoluzione - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa ad allontanamento dal domicilio comunicato al datore di lavoro e non all'organo di controllo.
Stato
decisa il 2002-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558373-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988, è da ritenere che il dovere di cooperazione imposto al lavoratore risponda sia all'esigenza di garantire funzionalità ad un apparato diretto ad assicurare interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in stato di bisogno, sia al principio generale di correttezza e buona fede. Pertanto, sul lavoratore grava un obbligo di diligenza proporzionata alla situazione tutelata, che gli impone un ragionevole onere di reperibilità e richiede, in caso di indifferibilità dell'allontanamento dal domicilio, che egli ne dia tempestiva comunicazione all'organo di controllo. L'accertamento dell'adempimento di siffatto obbligo di diligenza e della sussistenza delle situazioni che giustificano l'allontanamento e, eventualmente, rendono impossibile la suindicata comunicazione, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito, quindi è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente la comunicazione dell'allontanamento dal domicilio effettuata al datore di lavoro, senza accertare se, per il lavoratore, fosse stato impossibile effettuarla all'organo di controllo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)