Sez. 1, Sentenza n. 8409 del 25/08/1998 (Rv. 518334 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Marchio celebre - Utilizzazione in un settore di mercato diverso - Tutela - Limite dei diritti preesistenti.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
Nel conflitto tra il titolare di un marchio celebre ed il terzo che ne abbia registrato uno identico, ma diretto a distinguere prodotti diversi da quelli contrassegnati dal predetto titolare non viene in rilievo l'effetto automaticamente estensivo conseguente alla naturale espansività compresa dentro un certo comparto di mercato, ma piuttosto il potenziale ampliamento dello sfruttamento del segno, oltre la sua funzione individualizzante ed in considerazione del suo effetto soggettivo. Pertanto, mentre può riconoscersi tutela a quelle situazioni che conseguono al cosiddetto merchandising - cioè all'utilizzazione che il titolare persegue di un marchio dentro un settore di mercato diverso da quello nel quale lo stesso ha assunto notorietà - non può comunque pretendersi che la notorietà del marchio tolga i diritti che a questo sfruttamento ulteriore preesistono (nella specie la Corte ha ritenuto che esattamente nella fase di merito era stata applicata la legge n. 929 del 1942, nel testo anteriore alla riforma del 1992).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)