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Sez. 1, Sentenza n. 5716 del 21/10/1988 (Rv. 460250 - 01)

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE - IMPRESA - USO DELLA DENOMINAZIONE O DEL MARCHIO DELL'IMPRESA ALTRUI PER CONTRADDISTINGUERE PRODOTTI DI UN SETTORE MERCEOLOGICO RADICALMENTE DIVERSO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460250-01

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE - IMPRESA - USO DELLA DENOMINAZIONE O DEL MARCHIO DELL'IMPRESA ALTRUI PER CONTRADDISTINGUERE PRODOTTI DI UN SETTORE MERCEOLOGICO RADICALMENTE DIVERSO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

Qualora la denominazione od il marchio dell'impresa altrui vengano usati per contraddistinguere prodotti di un settore merceologico radicalmente diverso da quello in cui operi tale impresa, e nemmeno riconducibile nell'ambito di prevedibili espansioni future della sua attività (nella specie, trattavasi di bottigliette di bagno-schiuma, con etichette analoghe a quelle di vini "champagne" francesi), resta esclusa la configurabilità non soltanto di Atti di concorrenza sleale, ovvero di Atti di lesione dei diritti inerenti all'uso della ditta, difettando il presupposto di un rapporto concorrenziale fra due imprenditori, ma anche di Atti di contraffazione di marchio, dato che la tutela di questo è accordata contro comportamenti che interferiscano sulla sua funzione distintiva, e, quindi, pur in ipotesi di marchio celebre o di grande notorietà, non può riguardare fatti totalmente estranei, nel senso indicato, all'attività imprenditoriale del suo titolare. (V 7958/87, mass n 455695; (V 2060/83, mass n 426907).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 14, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 42, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)